Cassazione, Sentenza 12.5.2010 n. 11496
Con atto di citazione notificato i 31 marzo 2000 il sig. S. P. conveniva dinanzi al Tribunale di Catania il fallimento di S.V. Per ottenere la riduzione della donazione indiretta stipulata da P.A., della quale egli era unico erede, in favore del fallito S.V., avente ad oggetto due lotti di terreno su cui insistevano impianti per la vendita di carburante. Esponeva che il prezzo di tali beni, venduti dalla Commerciale Petroli s.p.a. A S.V., era stato integralmente pagato dalla P. e che tale liberalità ledeva la sua quota legittima: onde, egli aveva diritto alla restituzione dei beni entro i limiti di reintegra della quota, ammontante a L. 650.000.000. Costituitasi ritualmente, la curatela eccepiva in via preliminare l’improponibilità dalla domanda, non prospettata nelle forme di cui alla L. Fall., art. 93, e, nel merito, l’insussistenza dell’allegata donazione indiretta. Con sentenza 27 luglio 2002 il Tribunale di Catania dichiarava l’improponibilità della domanda e compensava le spese di lite. Il successivo gravame era respinto dalla Corte d’appello di Catania con sentenza 11 ottobre 2004. La corte territoriale, premessa l’applicabilità – del resto incontroversa tra le parti – della L. Fall., art. 24, ne derivava l’assoggettamento dell’azione, di natura personale e non reale, alle forme proprie del rito concorsuale, disapplicate invece dall’attore....
LaPrevidenza.it, 19/09/2010
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