mercoledì, 14 ottobre 2026

Ricongiunzione: l'invio della domanda ad una amministrazione diversa ne provoca la perdita degli effetti

Corte dei Conti, sez. giurisdizionale Emilia Romagna, Sentenza 13.6.2008 n. 495

 

Con ricorso depositato l'8 luglio 1986, il ricorrente indicato in epigrafe, ex dipendente del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in servizio presso la Sezione Frazionale del lavoro di Mezzano in qualità di collocatore principale, deduceva di aver chiesto la ricongiunzione di un periodo contributivo di anni 7, mesi 2 e giorni 4 già maturato presso l'INPS e di averla ottenuta con il gravato provvedimento n.184 del 14 marzo 1985.
Lamentava tuttavia che gli oneri di ricongiunzione fossero stati calcolati con -non corretto a suo dire- riferimento al livello stipendiale da lui posseduto al 5 ottobre 1984 - data di presentazione della seconda domanda di ricongiunzione - anziché  al 4 maggio 1983 - data presentazione della prima domanda- erroneamente trasmessa alla Direzione Istituti di Previdenza e concludeva chiedendone la rideterminazione in tale più favorevole senso.
Con memoria ritualmente depositata si costituiva in giudizio il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, trasmettendo documentazione e, previamente eccepito il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti, chiedeva la reiezione della domanda....
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LaPrevidenza.it, 02/07/2008

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