Cgce, Sentenza 19.3.2009 c-77/08
«Restituzione all’esportazione – Restituzione differenziata – Momento di presentazione della domanda – Dichiarazione di esportazione – Assenza di prova dell’espletamento delle formalità di immissione in consumo nel paese di destinazione – Sanzioni»
Con la sua prima e terza questione, che devono essere esaminate congiuntamente, il giudice del rinvio chiede in sostanza se il rinvio effettuato dall’art. 11, n. 1, secondo comma, seconda frase, del regolamento n. 3665/87, secondo cui «la parte differenziata della restituzione richiesta si calcola in base ai dati relativi a quantità, peso e destinazione forniti a norma dell’articolo 47», debba essere interpretato nel senso che, in caso di restituzione differenziata, la parte differenziata della restituzione è richiesta all’atto della presentazione della domanda di cui all’art. 47, n. 1, del regolamento n. 3665/87 ovvero all’atto della presentazione della pratica relativa al versamento della restituzione prevista dall’art. 47, n. 2, di tale regolamento.
In proposito la Corte ha dichiarato che le informazioni cui si riferisce l’art. 3 del regolamento n. 3665/87 non servono unicamente al calcolo matematico dell’importo esatto della restituzione, ma innanzitutto ad accertare l’esistenza o meno del diritto a tale restituzione e a far scattare il sistema di verifica della domanda di restituzione che può comportare l’applicazione di una sanzione, conformemente all’art. 11, n. 1, del medesimo regolamento (v., in tal senso, sentenze 14 aprile 2005, causa C‑385/03, Käserei Champignon Hofmeister, Racc. pag. I‑2997, punti 22, 29 e 36; 1° dicembre 2005, causa C‑309/04, Fleisch-Winter, Racc. pag. I‑10349, punto 41, nonché, per analogia, 27 aprile 2006, causa C‑27/05, Elfering Export, Racc. pag. I‑3681, punti 25 e 27).
Alla luce di quanto sopra, la Corte ha stabilito che, nell’ambito di una restituzione non differenziata, l’importo della restituzione richiesta ai sensi dell’art. 11, n. 1, primo e secondo comma, del regolamento n. 3665/87 è calcolato unicamente in base al documento di cui all’art. 3, n. 5, del detto regolamento, e cioè la dichiarazione di esportazione o qualsiasi altro documento utilizzato nel corso dell’esportazione (v., in tal senso, sentenza 14 aprile 2005, Käserei Champignon Hofmeister, cit., punti 22 e 23). Eventuali informazioni erronee contenute in tale documento e idonee a condurre ad una restituzione superiore alla restituzione applicabile comportano l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 11, n. 1, primo e secondo comma, del regolamento n. 3665/87 (v., in tal senso, sentenza 14 aprile 2005, Käserei Champignon Hofmeister, cit., punto 36 e dispositivo).
LaPrevidenza.it, 20/09/2009
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