Cassazione, sezione I civile, Sentenza 27.4.2011 n. 9384
A., Gr.Ri.Fr., P.M., E. L., C.R., Ga.Ca. e B.F., già amministratori della società, nonchè Bo.Fr.Em., b.f., M.G. e Ca.Ro., già sindaci, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di comportamenti dagli stessi tenuti, nel periodo compreso tra il 10 gennaio 1986 ed il 18 aprile 1989, in violazione dei doveri inerenti alle cariche rispettivamente rivestite. 1.1. - Instauratosi il contraddittorio, il giudizio fu dichiarato interrotto a seguito della sottoposizione dell'attrice a liquidazione coatta amministrativa, per essere poi riassunto dal commissario liquidatore. 1.2. - Con sentenza del 15 giugno 1998, il Tribunale di Milano rigettò la domanda. 2. - Sull'impugnazione della società attrice, la Corte d'Appello di Milano, con sentenza dell'11 giugno 2004, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, condannando il Gr.Ri., il C., il Ga., il B., il Bo.Fr., il b. ed il M. alla rivalsa di quanto dovuto dalla A. Assicurazioni all'ISVAP per le sanzioni irrogate a causa dell'esercizio non autorizzato di attività assicurativa nel ramo "auto rischi diversi". A fondamento della decisione, la Corte, per quanto ancora rileva in questa sede, ha ritenuto che la prova del danno risarcibile emergesse dalla sentenza emessa il 27 maggio 1994. con cui il Pretore di Milano aveva confermato, riducendone l'ammontare, la sanzione irrogata alla società dall'ISVAP. essendo indubitabile che l'esercizio dell'attività assicurativa in un ramo non autorizzato costituisce un'evidente violazione degli obblighi gestori degli amministratori di una compagnia di assicurazioni. Quanto al profilo soggettivo, la Corte territoriale ha ritenuto sussistente la colpa esclusivamente a carico di coloro che avevano svolto le funzioni di amministratore e sindaco a partire dal 1988, sulla base della sentenza con cui questa Corte aveva confermalo la decisione del Pretore, ribadendo che la colpa era senz'altro ravvisatale per il periodo successivo alla circolare dell'ISVAP 8 giugno 1987, n. 76, la quale, risolvendo i dubbi interpretativi suscitati dalla L. 10 giugno 1978, n. 295, aveva reso ingiustificabile la condotta dei trasgressori...
LaPrevidenza.it, 24/06/2011
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