Cgce, Sentenza 10.9.2009 C-97/08 P
«Impugnazione – Concorrenza – Intese – Art. 81, n. 1, CE, – Art. 53, n. 1, dell’Accordo SEE – Art. 23, n. 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 – Gruppo di società – Imputabilità delle infrazioni – Responsabilità di una società madre per comportamenti anticoncorrenziali delle proprie controllate – Influenza determinante della società madre – Presunzione semplice in caso di detenzione di una partecipazione al 100%»
Secondo gli accertamenti effettuati dalla Commissione, cui fa riferimento il Tribunale nella sentenza impugnata, i fatti all’origine della controversia sono i seguenti.
Dopo avere ricevuto, nell’aprile 1999, l’istanza di un produttore americano intesa ad ottenere l’applicazione di misure di clemenza, la Commissione avviava un’indagine sul settore del cloruro di colina a livello mondiale, indagine che ha riguardato il periodo compreso tra il 1992 e la fine del 1998.
Il cloruro di colina appartiene al gruppo di vitamine idrosolubili del complesso B (vitamina B4). Esso è utilizzato prevalentemente nell’industria dei mangimi come additivo alimentare. Oltre ai produttori, sul mercato del cloruro di colina operano, da un lato, i trasformatori, i quali acquistano il prodotto dai produttori in forma liquida e lo trasformano, per conto del produttore stesso oppure per proprio conto, in cloruro di colina su supporto, e, dall’altro, i distributori.
Le ricorrenti, cinque società appartenenti al gruppo Akzo Nobel, appartengono ai produttori di cloruro di colina. Nel periodo oggetto dell’indagine della Commissione, la Akzo Nobel, società madre del gruppo, deteneva, direttamente o indirettamente, la totalità del capitale delle altre ricorrenti. Infatti, quest’ultima possedeva il 100% del capitale delle proprie controllate: la Akzo Nobel Nederland e la Akzo Nobel Chemicals International. La Akzo Nobel Nederland era proprietaria del 100% del capitale della propria controllata, la Akzo Nobel Chemicals, che a sua volta possedeva l’intero capitale sociale della Akzo Nobel Functional Chemicals.
Il fatturato consolidato mondiale dichiarato dalla Akzo Nobel nel 2003, esercizio immediatamente precedente alla decisione controversa, ammontava a EUR 13 miliardi.
LaPrevidenza.it, 27/09/2009
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