lunedì, 26 ottobre 2026

Responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti e termine per l’introduzione di un’azione per il risarcimento del danno patito

Cgce, 22.10.2009 C-301/08

 

«Politica dei trasporti – Regolamento (CE) n. 2027/97 – Convenzione di Varsavia – Responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti – Termine per l’introduzione di un’azione per il risarcimento del danno subìto»

Il 21 dicembre 1998 la sig.ra Bogiatzi è stata vittima di una caduta nell’area di stazionamento degli aeromobili dell’aeroporto di Lussemburgo mentre si imbarcava su un aereo della Luxair. Il 22 dicembre 2003 essa ha citato per responsabilità la Deutscher Luftpool, un’associazione di diritto privato tedesca che riunisce gli assicuratori per rischi aerei, e la Luxair dinanzi al Tribunal d’arrondissement de Luxembourg (Tribunale distrettuale di Lussemburgo), fondandosi sul regolamento n. 2027/97 nonché sulla Convenzione di Varsavia. La domanda della sig.ra Bogiatzi, presentata cinque anni dopo la commissione dei fatti di cui alla causa principale, è stata dichiarata irricevibile. Il suddetto Tribunale, infatti, ha affermato che il termine di prescrizione di due anni previsto dall’art. 29 della Convenzione di Vienna per intentare un’azione per responsabilità è un termine perentorio che non può essere sospeso né interrotto. L’irricevibilità della domanda è stata confermata in appello. La sig.ra Bogiatzi ha quindi proposto ricorso dinanzi alla Cour de cassation (Corte di cassazione). In tale contesto, la Cour de cassation ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

Se la [Convenzione di Varsavia], come emendata all’Aia il 28 settembre 1955, a cui fa riferimento il [regolamento n. 2027/97], faccia parte delle norme dell’ordinamento giuridico comunitario che la Corte di giustizia ha competenza d’interpretare in forza dell’art. 234 CE.....

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LaPrevidenza.it, 27/01/2010

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