Repubblica di San Marino, Decreto delegato 26.5.2008 n. 81
La circolazione delle persone, dei veicoli, e degli animali sul territorio della Repubblica è disciplinata: a) dalle norme del presente codice, da quelle emanate in attuazione di dette norme, dalle disposizioni contenute in leggi e decreti che trattano specificatamente la materia della circolazione stradale, dei veicoli, delle autorizzazioni alla circolazione; b) dalle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali alle quali la Repubblica ha aderito.
Le norme del codice e i provvedimenti attuativi si ispirano ai principi della sicurezza stradale e perseguono l’obiettivo di migliorare il livello di qualità della vita, anche attraverso la tutela dell’ambiente.
Le disposizioni del presente codice, le norme per la loro attuazione o modificazione sono adottate con decreto delegato, in osservanza dei criteri stabiliti con Legge delega n. 51/2008.
LaPrevidenza.it, 30/01/2009
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