Tribunale Ue, sentenza 7.5.2009 - T-277/06
Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo OMNICARE – Marchio nazionale figurativo anteriore OMNICARE – Rigetto di una richiesta di restitutio in integrum
Il 26 giugno 1996, la ricorrente, la Omnicare, Inc., ha presentato una domanda di registrazione del marchio denominativo OMNICARE per prodotti e servizi rientranti nelle classi 16 e 42 ai sensi dell’Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, quale riveduto e modificato. La domanda è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari 15 novembre 1999, n. 90/1999. Il 3 febbraio 2000, la Yamanouchi Pharma GmbH – a cui è subentrata la Astellas Pharma GmbH, interveniente nel presente grado – ha proposto opposizione in base all’art. 42 del regolamento n. 40/94 contro la registrazione del marchio richiesto, sulla base della registrazione tedesca n. 39 401 348 del marchio figurativo registrato il 19 luglio 1995, per servizi delle classi 35, 41 e 42, ai sensi dell’Accordo di Nizza, e qui di seguito rappresentato....
LaPrevidenza.it, 01/06/2009
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