Tribunale Ue, sentenza 14.5.2009, T-165/06
Il 23 dicembre 1997 l’interveniente ha presentato all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) domanda di registrazione del marchio denominativo ELIO FIORUCCI quale marchio comunitario per una serie di prodotti compresi nelle classi 3, 18 e 25 dell’Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato. Il 6 aprile 1999 il marchio denominativo ELIO FIORUCCI è stato registrato dall’UAMI e pubblicato sul Bollettino dei marchi comunitari n. 39/1999 del 17 maggio 1999. Il 3 febbraio 2003 il ricorrente ha presentato una domanda di decadenza nonché di nullità del suddetto marchio, conformemente all’art. 50, n. 1, lett. c), e all’art. 52, n. 2, lett. a), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato. Con decisione 23 dicembre 2004, la divisione di annullamento dell’UAMI ha accolto la domanda di nullità del marchio ELIO FIORUCCI per violazione dell’art. 52, n. 2, del regolamento n. 40/94, ritenendo invece assorbita la questione della decadenza di tale marchio. La divisione di annullamento ha ritenuto applicabile l’art. 21, terzo comma, della legge italiana sui marchi (divenuto art. 8, n. 3, del codice italiano della proprietà industriale) e ha dichiarato la nullità della registrazione del marchio in questione, atteso che risultava dimostrata la notorietà del nome Elio Fiorucci e mancava la prova del consenso espresso, certo ed inequivoco alla registrazione di detto nome quale marchio comunitario. Ritenendo che tale motivo fosse di per sé sufficiente a determinare la nullità del marchio, la divisione di annullamento non ha stimato necessario esaminare i motivi di decadenza dedotti dal ricorrente. L’interveniente ha quindi presentato, dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, un ricorso volto alla riforma della decisione impugnata con il rigetto della domanda di dichiarazione di nullità del marchio controverso e la conferma della registrazione di esso.
LaPrevidenza.it, 20/05/2009
Avvocato
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