Cgce, Sentenza 11.6.2009 C-33/08
«Zucchero – Regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero – Art. 11 del regolamento (CE) n. 320/2006 – Calcolo del contributo temporaneo per la ristrutturazione – Inclusione della parte della quota che sia stata oggetto di un ritiro preventivo – Principi di proporzionalità e di non discriminazione»
Nel 2006 l’autorità amministrativa competente attribuiva all’Agrana Zucker una quota di 405 812,4 tonnellate ai fini della produzione di zucchero nel corso delle campagne di commercializzazione dalla 2006/2007 alla 2014/2015. La medesima autorità stabiliva, in applicazione dell’art. 3 del regolamento n. 493/2006, un limite nella misura di 348 565,56 tonnellate per la produzione di zucchero nella campagna di commercializzazione 2006/2007, imponendo quindi a detta società un ritiro preventivo pari a 57 246,84 tonnellate. Con decisione dell’Agrarmarkt Austria (ente liquidatore) recante la data del 16 gennaio 2007, è stato chiesto all’Agrana Zucker di pagare la prima rata del contributo temporaneo relativo alla campagna di commercializzazione 2006/2007, pari a EUR 30 776 812,42. L’Agrana Zucker, lamentandosi del fatto che il contributo temporaneo era stato calcolato sulla base della quota attribuitale, e quindi includendo in detta base le 57 246,84 tonnellate di zucchero ritirate che essa non poteva vendere a titolo di quantitativo di zucchero prodotto entro quota, impugnava la decisione dell’Agrarmarkt Austria dinanzi al Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft. Quest’ultimo respingeva detta impugnazione con decisione 16 aprile 2007, oggetto del procedimento dinanzi al giudice del rinvio.
LaPrevidenza.it, 26/06/2009
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