Tribunale Ue, 4.9.2009 T-211/05
«Aiuti di Stato – Regime di aiuti istituito dalle autorità italiane a favore di società recentemente quotate in borsa – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune e ne ordina il recupero – Obbligo di motivazione – Carattere selettivo – Pregiudizio per gli scambi tra Stati membri – Lesione della concorrenza»
Il regime di aiuti cui l’Italia ha dato esecuzione a favore di società recentemente quotate in borsa è stato instaurato dall’art. 1, comma 1, lett. d), e dall’art. 11 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici (in prosieguo: il «d.l. n. 269/2003»), convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326. Il regime di aiuti è entrato in vigore il 2 ottobre 2003, data di pubblicazione del d.l. n. 269/2003 nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana (GURI), senza essere stato notificato alla Commissione. Per le società le cui azioni sono ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro dell’Unione europea successivamente alla data di entrata in vigore del [d.l. n. 269/2003] e fino al 31 dicembre 2004, l’aliquota dell’imposta sul reddito è ridotta al 20 per cento per il periodo d’imposta nel corso del quale è stata disposta l’ammissione alla quotazione e per i due periodi d’imposta successivi, a condizione che le azioni delle predette società non siano state precedentemente negoziate in un mercato regolamentato di uno Stato membro dell’Unione (...) e che le società effettuino, al fine di ottenere l’ammissione alla quotazione, un’offerta di sottoscrizione di proprie azioni che dia luogo ad un incremento del patrimonio netto non inferiore al 15 per cento del patrimonio netto risultante dal bilancio relativo all’esercizio precedente a quello di inizio dell’offerta, al netto dell’utile di esercizio.
Il reddito complessivo netto dichiarato è assoggettabile ad aliquota ridotta ai sensi del comma 1 per un importo complessivo fino a 30 milioni di euro.
Se le azioni di cui al comma 1 sono escluse dalla quotazione, fuori del caso previsto dall’articolo 133 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, [vale a dire, il caso di una società successivamente quotata su un’altra borsa valori europea che garantisce un livello di tutela degli investitori equivalente a quello assicurato dalla borsa valori italiana], l’agevolazione di cui al comma 1 si applica soltanto per i periodi d’imposta chiusi prima della revoca.
Per i periodi d’imposta in cui è applicabile l’agevolazione di cui al comma 1, alle società ivi indicate non si applica l’agevolazione di cui all’articolo 1 e seguenti del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466. Tuttavia tali società possono optare per l’applicazione di quest’ultima agevolazione, in luogo di quella di cui al comma 1».
Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, recante riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese, a norma dell’art. 3, comma 162, lettere a), b), c), d) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, pubblicato nel Supplemento ordinario alla GURI n. 3 del 5 gennaio 1998, ha istituito un sistema di agevolazioni, il cosiddetto «Super DIT» (in prosieguo: il «Super DIT»). Il Super DIT prevede segnatamente una riduzione al 7% dell’aliquota d’imposta applicabile alla remunerazione ordinaria dell’aumento del capitale investito, che non può risultare in un’aliquota media d’imposta inferiore al 20%, per le società i cui titoli di partecipazione sono ammessi alla quotazione in un mercato regolamentato per i tre periodi di imposta successivi a quello della prima quotazione. Il Super DIT è stato soppresso dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell’economia, pubblicata nella GURI n. 248 del 24 ottobre 2001. Tuttavia, le società che al 30 giugno 2001 avevano effettuato operazioni di aumento del capitale in base a tale normativa continuavano a fruire delle summenzionate agevolazioni....
LaPrevidenza.it, 23/09/2009
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