lunedì, 19 ottobre 2026

Pubblicato il Regolamento di revisione per il rilascio del modello ISEE - Indicatore della Situazione Economica Equivalente

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5.12.2013 n. 159

 

Art. 11  Rafforzamento dei controlli e sistema informativo dell'ISEE 

1. I soggetti incaricati della ricezione della DSU, ai sensi  dell'articolo 10, comma 6, trasmettono per via telematica entro i  successivi quattro giorni lavorativi i dati in essa contenuti al  sistema informativo dell'ISEE gestito dall'INPS e rilasciano al  dichiarante esclusivamente la ricevuta attestante l'avvenuta  presentazione della DSU. La DSU e' conservata dai soggetti medesimi ai soli fini di eventuali controlli o contestazioni, nel rispetto  delle disposizioni e dei limiti temporali di cui all'articolo 12,  commi 3 e 5. L'INPS per l'alimentazione del sistema informativo  dell'ISEE puo' stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui  all'articolo 3, comma 3, lettera d), del regolamento di cui al  decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, ai  soli fini della trasmissione delle DSU e per l'eventuale assistenza  nella compilazione. 

2. Le informazioni analitiche necessarie al calcolo dell'ISEE, di  cui agli articoli 4 e 5, non ricomprese nell'elenco dei dati  autodichiarati di cui all'articolo 10, commi 7 e 8, e gia' presenti  nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, sono trasmesse  dall'Agenzia delle entrate all'INPS. Sono altresi' trasmesse, seppure  autodichiarate ai sensi dell'articolo 10, comma 8, le informazioni  relative all'esistenza di rapporti di cui all'articolo 7, sesto  comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n. 605, nonche' il valore sintetico delle componenti il patrimonio  mobiliare, di cui all'articolo 5, comma 4, laddove disponibili  nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria prevista dall'articolo  7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29  settembre 1973, n. 605. A tal fine l'INPS, nel rispetto delle misure  di sicurezza contenute nel disciplinare tecnico di cui all'articolo  12, comma 2, attiva le procedure di scambio telematico delle  informazioni con l'Agenzia delle entrate al momento della completa e  valida ricezione dei dati autodichiarati. L'acquisizione dei dati  dell'anagrafe tributaria da parte del sistema informativo dell'ISEE  avviene entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello della  ricezione dei dati autodichiarati e dell'inoltro della richiesta da  parte dell'INPS. 

3. In relazione ai dati autodichiarati dal dichiarante, l'Agenzia  delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individua  e rende disponibile all'INPS, negli stessi tempi e con le stesse  modalita' di cui al comma precedente, l'esistenza di omissioni,  ovvero difformita' degli stessi rispetto ai dati presenti nel Sistema  informativo dell'anagrafe tributaria, inclusa l'esistenza non  dichiarata di rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del  decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,  laddove non sia ancora disponibile per i medesimi rapporti il valore  sintetico di cui al secondo periodo del comma precedente. L'INPS  procede altresi' al controllo dei dati di cui all'articolo 10, comma  8, di concerto con l'Agenzia delle entrate, con riguardo alla  concreta disponibilita' degli stessi. Per i dati autodichiarati di  cui all'articolo 10, commi 7 e 8, per i quali l'Agenzia delle entrate  non dispone di informazioni utili, l'INPS stabilisce procedure per il  controllo automatico al fine di individuare l'esistenza di omissioni  ovvero difformita', mediante la consultazione in base alle  disposizioni vigenti degli archivi amministrativi delle altre  amministrazioni pubbliche che trattano dati a tal fine rilevanti. 

4. L'INPS determina l'ISEE sulla base delle componenti  autodichiarate dal dichiarante, degli elementi acquisiti dall'Agenzia  delle entrate e di quelli presenti nei propri archivi amministrativi.  Il valore sintetico di componenti il patrimonio mobiliare,  eventualmente acquisito ai sensi del comma 2, e' utilizzato ai fini  della determinazione dell'ISEE, seppure autodichiarato dal  dichiarante. L'attestazione riportante l'ISEE, il contenuto della  DSU, nonche' gli elementi informativi necessari al calcolo acquisiti  dagli archivi amministrativi, e' resa disponibile dall'INPS al  dichiarante mediante accesso all'area servizi del portale web, ovvero  mediante posta elettronica certificata o tramite le sedi territoriali  competenti entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello  dell'acquisizione dei dati dell'anagrafe tributaria. Sulla base di  specifico mandato conferito dal dichiarante con manifestazione di  consenso, l'attestazione e le informazioni di cui al periodo  precedente possono essere resi disponibili al dichiarante, con modalita' definite dal provvedimento di cui all'articolo 10 comma 3,  per il tramite dei soggetti incaricati della ricezione della DSU, ai  sensi dell'articolo 10, comma 6. A tale riguardo il disciplinare  tecnico di cui all'articolo 12, comma 2, individua le misure e gli  accorgimenti atti a garantire che l'accesso alla attestazione e alle  informazioni digitali da parte degli operatori dei soggetti  incaricati della ricezione sia effettuato solo ai fini della consegna  al dichiarante, nonche' ad impedire la creazione di banche dati delle  DSU presso i soggetti medesimi. Nel caso di richiesta di prestazioni  di cui agli articoli 6, 7 e 8, l'attestazione riporta anche il valore  dell'ISEE relativo alle medesime prestazioni. L'attestazione puo', in  ogni caso, essere richiesta da qualunque componente il nucleo  familiare, nel periodo di validita' della DSU, all'INPS, mediante  accesso all'area servizi del portale web o tramite le sedi  territoriali competenti. 

5. L'attestazione, di cui al comma 4, riporta analiticamente anche  le eventuali omissioni ovvero difformita', di cui al comma 3, inclusa  l'esistenza non dichiarata di rapporti di cui all'articolo 7, sesto  comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n. 605, rilevate dall'INPS per il tramite dell'Agenzia delle entrate  o delle altre amministrazioni pubbliche in possesso dei dati  rilevanti per la DSU. Alla luce delle omissioni ovvero difformita'  rilevate, il soggetto richiedente la prestazione puo' presentare una  nuova DSU, ovvero puo' comunque richiedere la prestazione mediante  l'attestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le  omissioni o le difformita' rilevate. Tale dichiarazione e' valida ai  fini dell'erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli  enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare  la completezza e veridicita' dei dati indicati nella dichiarazione. 

6. Gli enti erogatori eseguono, singolarmente o mediante un  apposito servizio comune, tutti i controlli necessari, diversi da  quelli gia' effettuati ai sensi dei commi precedenti, sulle  informazioni autodichiarate dal dichiarante, ai sensi dell'articolo  10, commi 7 e 8, avvalendosi degli archivi in proprio possesso,  nonche' i controlli di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente  della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445, e provvedono ad ogni  adempimento conseguente alla non veridicita' dei dati dichiarati,  inclusa la comunicazione all'INPS di eventuali dichiarazioni mendaci.  Anche in esito a tali controlli, possono inviare all'Agenzia delle  entrate una lista di beneficiari ai fini della programmazione secondo  criteri selettivi dell'attivita' di accertamento di cui al comma 13. 

7. Il dichiarante, nel caso in cui rilevi inesattezze negli  elementi acquisiti dagli archivi amministrativi dell'INPS e  dell'Agenzia delle entrate relativamente agli elementi non  autodichiarati, nonche' relativamente al valore sintetico, laddove  disponibile, delle componenti il patrimonio mobiliare, acquisito ai  sensi del comma 2, puo' produrre per iscritto osservazioni  eventualmente corredate da documenti, in particolare copia della  dichiarazione dei redditi o certificazione sostitutiva, estratti  conto o altra documentazione riferita alla situazione reddituale e  patrimoniale, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della  comunicazione dell'INPS. Il dichiarante puo' altresi' compilare il  modulo integrativo, di cui all'articolo 10, comma 4, lettera e),  autocertificando le componenti per cui rilevi inesattezze. In tal  caso, analogamente a quanto previsto al comma 5, l'attestazione  dovra' riportare anche i dati acquisiti dall'anagrafe tributaria e  dall'INPS per cui il dichiarante rilevi inesattezze. Con il medesimo  provvedimento di cui all'articolo 10, comma 3, sono definite, ai fini  della eventuale rideterminazione dell'ISEE, le modalita' di  acquisizione dei dati in caso di difformita' delle componenti  reddituali e patrimoniali documentate dal dichiarante rispetto alle  informazioni in possesso del sistema informativo, nonche' i tempi per  la comunicazione al dichiarante dell'attestazione definitiva. 

8. Il dichiarante che trascorsi quindici giorni lavorativi dalla data di presentazione della DSU, non avesse ricevuto da parte  dell'INPS l'attestazione di cui al medesimo comma, puo'  autodichiarare tutte le componenti necessarie al calcolo dell'ISEE  mediante la compilazione del modulo integrativo, di cui all'articolo  10, comma 4, lettera e). In tal caso e' rilasciata al dichiarante una  attestazione provvisoria dell'ISEE, valida fino al momento di invio  della attestazione di cui al comma 4. 

9. In caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso ad una  prestazione sociale agevolata, i componenti il nucleo familiare  possono comunque presentare la richiesta accompagnata dalla ricevuta  di presentazione della DSU, di cui al comma 1. L'ente erogatore  potra' acquisire successivamente l'attestazione relativa all'ISEE  interrogando il sistema informativo ovvero, laddove vi siano  impedimenti, richiedendola al dichiarante nell'interesse del  medesimo. 

10. L'ente erogatore, qualora il richiedente la prestazione sociale  agevolata o altro componente il suo nucleo familiare abbia gia'  presentato la DSU, richiede l'ISEE all'INPS accedendo al sistema  informativo. Ai fini dell'accertamento dei requisiti, l'INPS rende  disponibile agli enti erogatori utilizzatori della DSU presso i quali  il richiedente ha presentato specifica domanda di prestazioni sociali  agevolate l'ISEE e la composizione del nucleo familiare, nonche', ove  necessario, le informazioni analitiche pertinenti e non eccedenti per  le medesime finalita'. L'ente erogatore richiede, in particolare,  all'INPS anche le informazioni analitiche necessarie contenute nella  DSU quando procede ai controlli, ai sensi del comma 6, ovvero  all'accertamento dei requisiti, ai sensi dell'articolo 4, comma 5,  per il mantenimento dei trattamenti, di cui all'articolo 4, comma 2,  lettera f), da esso erogati, nonche' richiede le informazioni  analitiche necessarie ai fini di programmazione dei singoli  interventi. 

11. Laddove non sia gia' stato acquisito il valore sintetico di  componenti il patrimonio mobiliare ai sensi del comma 2, ai fini dei  successivi controlli relativi alla consistenza del patrimonio  mobiliare gestito dagli operatori di cui all'articolo 7, sesto comma,  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  605, l'Agenzia delle entrate effettua, nei modi e nei termini  stabiliti con provvedimento del direttore, sulla base di criteri  selettivi tra i quali la presenza di specifiche omissioni o  difformita' rilevate ai sensi del comma 3 sull'esistenza non  dichiarata di rapporti con i medesimi operatori ovvero la presenza di  incongruenze tra la componente reddituale e quella patrimoniale,  apposite richieste ai suddetti operatori di informazioni pertinenti  ai fini del controllo, avvalendosi delle relative procedure  automatizzate di colloquio. I nominativi dei richiedenti nei cui  confronti emergono divergenze nella consistenza del patrimonio  mobiliare sono comunicati alla Guardia di finanza al fine di  assicurare il coordinamento e l'efficacia dei controlli previsti dal  comma 13. 

12. Ai soli fini della programmazione secondo criteri selettivi  dell'attivita' di accertamento di cui al comma 13, sono  autodichiarati dal dichiarante gli autoveicoli, ovvero i motoveicoli  di cilindrata di 500 cc e superiore, nonche' le navi e imbarcazioni  da diporto, intestati a componenti il nucleo familiare alla data di  presentazione della DSU. 

13. Nell'ambito della programmazione dell'attivita' di accertamento  della Guardia di finanza, una quota delle verifiche e' riservata al  controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei  nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo  criteri selettivi. 

14. Con apposita convenzione stipulata tra l'INPS e l'Agenzia delle  entrate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di  protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30  giugno 2003, n. 196, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalita' attuative e le specifiche  tecniche per lo scambio delle informazioni, nonche' le informazioni  medesime, necessarie all'attuazione delle disposizioni del presente  articolo. 

15. Al fine di consentire la semplificazione e il miglioramento  degli adempimenti dei richiedenti, a seguito dell'evoluzione dei  sistemi informativi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate possono  essere altresi' previste specifiche attivita' di sperimentazione  finalizzate a sviluppare l'assetto dei relativi flussi di  informazione, con modalita' da sottoporre al Garante per la  protezione dei dati personali, laddove queste comportino il  trattamento di dati personali.  16. Ai maggiori compiti previsti dal presente articolo per l'INPS e  per l'Agenzia delle entrate si provvede con le risorse umane,  strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e,  comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 12  Trattamento dei dati e misure di sicurezza 

1. L'INPS garantisce la gestione tecnica ed informatica del sistema  informativo dell'ISEE, di cui all'articolo 11, ed e', a tale fine,  titolare del trattamento dei dati, secondo quanto previsto dal  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'ente erogatore e'  titolare del trattamento dei dati relativi agli utenti delle  prestazioni da esso erogate, compreso l'ISEE e le informazioni  analitiche contenute nella DSU acquisite dall'INPS. 

2. Al fine dell'applicazione delle disposizioni sulle misure di  sicurezza, ai sensi dell'articolo 31 e seguenti del decreto  legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'INPS, sentiti il Ministero del  lavoro e delle politiche sociali, l'Agenzia delle entrate e il  Garante per la protezione dei dati personali, approva con decreto  direttoriale il disciplinare tecnico contenente le misure di  sicurezza, atte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita  anche accidentali dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di  trattamento non consentito o non conforme alle finalita' della  raccolta. In particolare, il disciplinare specifica le regole  tecniche in conformita' alle quali le procedure di sicurezza relative  al software e ai servizi telematici garantiscono la riservatezza dei  dati trattati nell'ambito del sistema informativo ISEE, anche in  riferimento alle modalita' di accesso. 

3. I singoli centri di assistenza fiscale che, ai sensi  dell'articolo 10, comma 6, ricevono la DSU possono effettuare il  trattamento dei dati al fine di comunicare i dati all'INPS, nonche'  di eventualmente assistere il dichiarante nella compilazione della  DSU. I dati acquisiti dalle DSU sono conservati, in formato cartaceo  o elettronico, dai centri medesimi al solo fine di consentire le  verifiche del caso da parte dell'INPS e degli enti erogatori. Ai  centri di assistenza fiscale non e' consentita la diffusione dei  dati, ne' altre operazioni che non siano strettamente pertinenti con  le suddette finalita'. Dopo due anni dalla trasmissione dei dati  all'INPS, i centri di assistenza fiscale procedono alla distruzione  dei dati medesimi. Le disposizioni del presente comma si applicano,  altresi', ai comuni che ricevono DSU per prestazioni da essi non  erogate. 

4. L'INPS e gli enti erogatori effettuano elaborazioni a fini  statistici, di ricerca e di studio in forma anonima. L'INPS, ai fini  della predisposizione da parte del Ministero del lavoro e delle  politiche sociali di un rapporto annuale di monitoraggio  sull'attuazione della disciplina dell'ISEE, provvede secondo le  indicazioni del Ministero alle elaborazioni volte a fornire una  rappresentazione in forma aggregata dei dati, nonche' alla fornitura  al medesimo Ministero di un campione in forma individuale, ma  anonima, rappresentativo della popolazione inclusa nelle DSU, privo  di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalita' che rendono questi ultimi  non identificabili. Il campione puo' essere altresi' utilizzato dal  medesimo Ministero per effettuare elaborazioni a fini di  programmazione, di ricerca e di studio. L'INPS fornisce il campione  in forma individuale, ma anonima, secondo le medesime modalita' e per  le medesime finalita' di cui al presente comma, alle regioni e alle  province autonome che ne fanno richiesta, secondo le indicazioni  delle stesse, con riferimento al proprio ambito territoriale di  competenza. 

5. Ai fini dello svolgimento dei controlli, anche di natura  sostanziale, i dati sono conservati dall'INPS, dall'Agenzia delle  entrate e dagli enti erogatori per un periodo di tempo non superiore  a quello a tali fini necessario, ai sensi dell'articolo 11, comma 1,  lettera e) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 

6. Ai fini del monitoraggio sull'attuazione della disciplina  dell'ISEE e dell'eventuale proposta di correttivi, anche sulla base  delle evidenze del rapporto di cui al comma 4, e' istituito con  decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali un comitato  consultivo del quale fanno parte rappresentanti dei ministeri  interessati, dell'INPS, delle regioni e delle province autonome,  dell'ANCI, delle parti sociali e delle associazioni nazionali  portatrici di interessi. Dall'istituzione del comitato non derivano  nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 13  Revisione delle soglie 

1. L'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di  cui all'articolo 65, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, fermi  restando i requisiti diversi da quelli relativi alla condizione  economica, a decorrere dalla data di cui all'articolo 14, comma 1, e'  concesso ai nuclei familiari con ISEE inferiore alla soglia di 8.446  euro, da rivalutarsi sulla base della variazione nel 2013 dell'indice  dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. 

2. L'assegno di cui al comma 1 e' corrisposto integralmente per i  valori dell'ISE del beneficiario inferiori o uguali alla differenza  tra la soglia ISE ottenuta moltiplicando il valore di cui al comma 1  per la scala di equivalenza del nucleo del beneficiario, e l'importo  dell'assegno su base annua, ottenuto moltiplicando per tredici  l'importo integrale mensile. Per valori dell'ISE del beneficiario  compresi tra la predetta differenza e la soglia ISE sopra definita  l'assegno e' corrisposto in misura pari alla differenza tra la soglia  ISE medesima e l'ISE del beneficiario, e per importi annui non  inferiori a 10,33 euro. 

3. L'assegno di maternita' di base, di cui all'articolo 74 del  decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fermi restando i requisiti  diversi da quelli relativi alla condizione economica, a decorrere  dalla data di cui all'articolo 14, comma 1, e' concesso alle donne  con ISEE inferiore alla soglia di 16.737 euro, da rivalutarsi sulla  base della variazione nel 2013 dell'indice dei prezzi al consumo per  le famiglie di operai e impiegati. 

4. Gli importi degli assegni e dei requisiti economici di cui al  presente articolo sono rivalutati annualmente sulla base della  variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di  operai e impiegati.

Art. 14  Disposizioni transitorie e finali 

1. Alla decorrenza dei 30 giorni dalla data di entrata in vigore  del provvedimento di cui all'articolo 10, comma 3, adottato in sede  di prima applicazione, l'ISEE e' rilasciato secondo le modalita' del  presente decreto. Le DSU in corso di validita' alla data del primo  periodo, presentate sulla base del decreto legislativo 31 marzo 1998,  n. 109, e successive modificazioni, e dei relativi decreti attuativi,  non sono piu' utilizzabili ai fini della richiesta di nuove  prestazioni.

2. Le prestazioni sociali agevolate richieste successivamente alla  data di cui al comma 1, sono erogate sulla base dell'ISEE rivisto ai  sensi del presente decreto. Gli enti che disciplinano l'erogazione  delle prestazioni sociali agevolate emanano entro la data di cui al  comma 1 gli atti anche normativi necessari all'erogazione delle nuove  prestazioni in conformita' con le disposizioni del presente decreto  nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati. 

3. Relativamente all'assegno ai nuclei familiari con almeno tre  figli minori, di cui all'articolo 65, della legge 23 dicembre 1998,  n. 448, fermo restando il rispetto del requisito economico al momento  della presentazione della domanda, nel caso in cui la data di cui al  comma 1, sia successiva al 1° gennaio 2014, per coloro che hanno  ottenuto il beneficio a seguito di domanda antecedente a tale data,  il beneficio e' limitato al semestre in cui e' stata presentata la  domanda, con riferimento al periodo di possesso dei requisiti. Il  mantenimento del beneficio per il semestre successivo e' condizionato  al possesso del requisito economico con riferimento alla soglia di  cui all'articolo 13, comma 1 e all'ISEE calcolato secondo le  modalita' di cui al presente decreto. Al riguardo i comuni  assicurano, anche attraverso i propri uffici per le relazioni con il  pubblico, l'informazione al richiedente sulla necessita' di  ripresentare la DSU secondo le modalita' di cui al presente decreto  al fine di evitare la sospensione del beneficio. 

4. Con riferimento all'assegno di maternita' di base di cui  all'articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fermo  restando il rispetto del requisito economico al momento della  presentazione della domanda, la soglia di cui al comma 3  dell'articolo 13, si applica anche nei casi in cui la nascita del  figlio sia avvenuta precedentemente alla data di cui al comma 1, ma  la domanda sia presentata successivamente a tale data. 

5. Le prestazioni sociali agevolate, in corso di erogazione sulla  base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del  presente decreto, continuano ad essere erogate secondo le  disposizioni medesime, fino alla data di emanazione degli atti anche  normativi che disciplinano l'erogazione in conformita' con le  disposizioni del presente decreto, e comunque non oltre dodici mesi  dalla data di cui al comma 1, nel rispetto degli equilibri di  bilancio programmati. 

6. Le regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e  di Bolzano, fermo restando il rispetto dei livelli essenziali delle  prestazioni sociali agevolate e dei criteri unificati per la  valutazione della situazione economica di coloro che richiedono di  accedervi, attuano le disposizioni di cui al presente decreto nelle  forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative  norme di attuazione.

Art. 15  Abrogazioni 

1. Ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, a far data dai trenta giorni dall'entrata in vigore del  provvedimento, di cui all'articolo 10, comma 3, di approvazione del  nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le  informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, sono  abrogati il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e il decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 1999, n. 221.  2. E' altresi' abrogato, a partire dalla medesima data di cui al  comma 1, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18  maggio 2001, concernente: «Approvazione dei modelli-tipo della  dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonche' delle  relative istruzioni per la compilazione, a norma dell'art. 4, comma  6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal  decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale 6 luglio 2001, n. 155.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito  nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica  italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo  osservare.  Roma, 5 dicembre 2013  Il Presidente del Consiglio dei ministri  Letta  Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali  Giovannini  Il Ministro dell'economia e delle finanze  Saccomanni  Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2014  Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min.  Lavoro, foglio n. n. 191

Allegato 1 - Scala di equivalenza 

Vedasi file PDF allegato


Allegato 2


Componente aggiuntiva  (articolo 6, comma 3, lett. b); articolo 7, comma 2; articolo 8,  comma 3; articolo 10, comma 4, lett. c) e comma 7, lett. b)  1. Ai fini del computo dell'ISEE del beneficiario delle prestazioni  agevolate di natura socio-sanitaria erogate in ambiente residenziale  a ciclo continuativo, per tener conto, ai sensi dell'articolo 6,  comma 3, lettera b), della situazione economica dei figli non inclusi  nel nucleo familiare del beneficiario medesimo, per ogni figlio e'  calcolata una componente aggiuntiva, avuto riguardo alle necessita'  del nucleo familiare di appartenenza, secondo le modalita' seguenti:  a) e' calcolato l'ISE, ai sensi dell'articolo 2, comma 3,  riferito al solo figlio, indipendentemente da redditi e patrimoni  appartenenti ad altri componenti il suo nucleo familiare;  b) le donazioni di cui all'articolo 6, comma 3, lettera c), non  entrano nel calcolo di cui alla lettera a);  c) l'ISE di cui alla lettera a) e' diviso per il parametro della  scala di equivalenza del nucleo familiare di appartenenza;  d) al valore di cui al punto c) e' sottratto un ammontare di euro  9.000;  e) se la differenza di cui al punto d) e' positiva, tale  differenza e' moltiplicata per 0,2; se la differenza e' negativa, non  vi e' componente aggiuntiva;  f) la componente aggiuntiva e' ottenuta dividendo l'ammontare di  cui alla lettera e) per il parametro della scala di equivalenza del  nucleo familiare del beneficiario.  Le componenti aggiuntive, calcolate per ciascun figlio secondo le  modalita' di cui al presente comma, integrano l'ISEE del  beneficiario.  2. Ai fini del computo dell'ISEE per le prestazioni sociali  agevolate rivolte ai componenti minorenni, in presenza di genitori  non conviventi, qualora ricorrano i casi di cui all'articolo 7, comma  1, lettere a) e b), per tener conto della situazione economica del  genitore non convivente, e' calcolata una componente aggiuntiva  secondo le modalita' seguenti:  a) e' calcolato l'ISE, ai sensi dell'articolo 2, comma 3,  riferito al solo genitore non convivente, indipendentemente da  redditi e patrimoni appartenenti ad altri componenti il suo nucleo  familiare;  b) l'indicatore della situazione economica di cui alla lettera a)  e' diviso per il parametro della scala di equivalenza del nucleo  familiare di appartenenza e moltiplicato per 0,3;  c) il valore di cui alla lettera b) e' moltiplicato per un  fattore di proporzionalita', pari ad 1 nel caso di un solo figlio non  convivente e maggiorato di 0,5 per ogni figlio non convivente  successivo al primo; i figli non conviventi che non fanno parte del  nucleo familiare del beneficiario non rilevano ai fini del calcolo  del fattore di proporzionalita';  d) la componente aggiuntiva e' ottenuta dividendo l'ammontare di  cui alla lettera c) per il parametro della scala di equivalenza del  nucleo familiare del beneficiario.  La componente aggiuntiva, calcolata secondo le modalita' di cui al  presente comma, integra l' ISEE del beneficiario della prestazione  richiesta, ai sensi dell'articolo 7, comma 2.

Allegato 3 

Definizione ai fini ISEE della condizione di disabilita' media, grave  e di non autosufficienza (articolo 1, comma 1, lett. l);  articolo 6, comma 3, lett. b); articolo 10, comma 7, lett.  c)) ..... vedasi PDF allegato

Allegato: Regolamento ISEE - DPR_159_2013.pdf Allegato: Regolamento ISEE - Allegato 3.pdf Allegato: Regolamento ISEE - Allegato 2.pdf Allegato: regolamento ISEE - ALLEGATO 1.pdf
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LaPrevidenza.it, 29/01/2014

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