Consiglio di Stato, Sentenza 28.2.2013 n. 1220
1. Con ricorso al T.A.R. per la Toscana la sig.ra Ga. Gi. chiedeva l'annullamento del provvedimento del dirigente settore servizi alla persona del Comune di Poggibonsi n. 200/SC/2007 del 9 novembre 2007, con il quale era stata disposta, a suo carico, la decadenza, con effetto dal 2 marzo 1998, dall'assegnazione dell'alloggio E.R.P. sito alla via Togliatti n. 6 dello stesso Comune.
La ricorrente chiedeva, altresì, la condanna dell'Ente al risarcimento dei danni subiti, anche in conseguenza del precedente provvedimento di decadenza dal suddetto alloggio (ordinanza sindacale n. 51 del 2 marzo 1998), annullato dal T.A.R. con sentenza n. 2724/2003, quantificati nella somma di Euro. 314.731,66 oltre interessi e rivalutazione.
Con sentenza non definitiva n. 565, del 6 aprile 2009, il T.A.R. Toscana dichiarava irricevibile il ricorso relativamente alla domanda di annullamento del provvedimento di decadenza n. 200/SC/2007, ed, in relazione al danno biologico lamentato dalla ricorrente per l'esecuzione del primo provvedimento di decadenza (n. 51/1998) annullato dal T.A.R. con sentenza n. 2724/2003, veniva disposta una consulenza tecnica medicolegale.
Il giudizio, dunque, proseguiva in ordine alla sola domanda di risarcimento danni.
Con sentenza n. 149 del 6 dicembre 2011, depositata il 25 gennaio 2012, il T.A.R. per la Toscana accoglieva la domanda di risarcimento danni, sia patrimoniali che non, proposta dalla ricorrente e conseguentemente condannava il Comune di Poggibonsi alla corresponsione, in favore della stessa, dell'importo di Euro. 97.883,33, oltre interessi.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello il Comune di Poggibonsi.
Si è costituita in giudizio la sig. Ga. Gi. che ha chiesto di rigettare l'appello perché inammissibile, improponibile e comunque infondato, con conseguente conferma della sentenza del T.A.R. Toscana n. 149/2012 oggetto del presente gravame.
All'udienza pubblica dell'11 dicembre 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. In via preliminare è da esaminare la eccezione dell'appellata che oppone la inammissibilità dell'appello per carenza di potere del soggetto che ha conferito la procura alle liti e conseguentemente il difetto di ius postulandi del procuratore dell'appellante.
Rileva l'appellato che la materia oggetto della controversia esulerebbe dalla sfera di competenza del dott. Roberto Dottori che ha sottoscritto la procura in quanto il dirigente risultava preposto all'unità di progetto governance costituita da una serie di servizi socioculturali in alcun modo riconducibili alla materia dell'edilizia residenziale pubblica oggetto della controversia.
Di qui l'inammissibilità dell'appello per invalidità dell'atto di conferimento della relativa procura al difensore.
L'eccezione è infondata e va disattesa.
Premesso che non è contestata la competenza dirigenziale a promuovere o resistere a liti purché nell'ambito della sfera di competenza del dirigente, nella fattispecie, dalla documentazione depositata dal Comune, risulta che nell'unità di progetto governance è compreso l'ufficio "attività connesse all'edilizia residenziale pubblica", attività fra le quali rientra la controversia in esame con conseguente legittimità della procura conferita dal titolare dell'unità.
Né appare fondata l'ulteriore argomentazione esposta dalla difesa della sig.ra Gi. nella memoria ex art. 73 e 91 d.lgs. n. 104/2010 per cui da un lato all'epoca della proposizione dell'appello il dott. Dottori non sarebbe stato dirigente ad interim dell'unità di progetto e dall'altro in ogni caso quale segretario del Comune non avrebbe potuto rivestire tale incarico.
Per quanto attiene al primo profilo di censura, il generico richiamo al sito Internet non appare idoneo a smentire la specifica dichiarazione posta alla base del conferimento della delega, mentre per quanto riguarda il secondo aspetto, l'ampia sfera di competenza del segretario generale include anche il temporaneo esercizio di funzioni di direzione di uffici ad evitare vuoti di gestione e rappresentanza.
Il Comune di Poggibonsi censura il rigetto della eccezione di prescrizione della domanda di risarcimento del danno operata dal giudice di 1° grado.
A tal fine si richiama l'art. 7 della legge 11 agosto 2000 n. 205 per cui nelle materie quale quella in esame di giurisdizione esclusiva, il giudice amministrativo ha giurisdizione anche sul risarcimento del danno.
Ne conseguirebbe che il termine di prescrizione della domanda verrebbe a decorrere dall'11 agosto 2000 e quindi la richiesta di risarcimento avanzata nel 2007 sarebbe abbondantemente prescritta.
La censura è infondata e deve essere respinta.
L'appellante pone come dies a quo per l'esercizio dell'azione di risarcimento del danno l'11 agosto 2000 e cioè la data di entrata in vigore della norma che nelle materie di giurisdizione esclusiva specificava come il giudice amministrativo potesse conoscere anche delle questioni relative al risarcimento del danno. Il Comune omette peraltro di considerare che la data di riferimento non può essere che il 01/04/1998, data di notifica del ricorso con il quale la Gi. impugnava il provvedimento di decadenza dall'alloggio adottato dal Comune e a tale data, come esattamente richiamato nella sentenza impugnata, la tutela risarcitoria era sottoposta ad un duplice passaggio giurisdizionale: avanti al giudice amministrativo per ottenere l'annullamento dell'atto impugnato; avanti all'A.G.O. per la proposizione dell'azione di risarcimento il cui termine di prescrizione decorreva dal passaggio in giudicato della sentenza di annullamento dell'atto illegittimo...
LaPrevidenza.it, 21/06/2013
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