mercoledì, 14 ottobre 2026

Pubblica Amministrazione: modalita' di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi sindacali

A.Ra.N., comunicato del 24.9.2007 - GU n. 237 del 11.10.2007

 

Le richieste di distacco o aspettativa sindacale ai sensi
degli articoli 5 e 12 sono presentate dalle confederazioni ed
organizzazioni sindacali rappresentative alle amministrazioni di
appartenenza del personale interessato che - accertati i requisiti
soggettivi previsti dagli articoli 5, comma 1 ed 11, comma 1 -
provvedono entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta,
dandone contestuale comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 50 del decreto legislativo n. 165/2001 anche ai
fini della verifica del rispetto dei contingenti. Le richieste di
distacco o aspettativa sindacale sono altresi' comunicate dalle
confederazioni ed organizzazioni sindacali rappresentative, oltre che
alle amministrazioni di appartenenza, alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, anche attraverso
il sito web dedicato Gedap.


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LaPrevidenza.it, 13/10/2007

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