domenica, 25 ottobre 2026

Protezione di specie di flora e di fauna selvatiche. Prova della liceità dell’acquisizione di esemplari di tali specie

Cgce, 16.7.2009 C-344/08

 

«Protezione di specie di flora e di fauna selvatiche – Specie elencate nell’allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 – Prova della liceità dell’acquisizione di esemplari di tali specie – Onere della prova – Presunzione d’innocenza – Diritti della difesa»

Dalla decisione di rinvio risulta che il sig. Rubach ha acquistato, nel corso di borse di animali di vivaio, taluni ragni esotici del genere Brachypelma Albopilosum, esemplare protetto facente parte di una specie animale elencata nell’allegato B del regolamento n. 338/97, e ha cominciato a far riprodurre in cattività e a vendere all’asta su internet tali aracnidi, dal febbraio all’ottobre 2006. 
Per tali fatti, il sig. Rubach è stato perseguito penalmente per 46 infrazioni all’art. 128, n. 2, lett. d), della legge sulla protezione della natura. 
Con sentenza 26 ottobre 2007, il Sąd Rejonowy w Kościanie ha assolto l’imputato di tutti i fatti ascrittigli, ritenendo che la sua condotta non integrasse gli estremi del reato contestatogli nell’atto di accusa. 
Investito di un appello proposto dal Prokurator Rejonowy w Kościanie, in data 2 aprile 2008 il Sąd Okręgowy w Poznaniu ha annullato integralmente detta sentenza, con rinvio per riesame. 
Nell’ambito del riesame della causa, il Sąd Rejonowy w Kościanie ha considerato che l’interpretazione del diritto nazionale accolta dal giudice di appello, vincolante per il giudice investito del riesame, produrrebbe l’effetto che l’imputato potrebbe liberarsi dalla sua responsabilità penale soltanto a condizione di dimostrare la provenienza degli animali, producendo sia un’attestazione dell’avvenuta dichiarazione al registro di cui all’art. 64, n. 1, della legge sulla protezione della natura, in merito agli animali venduti, sia elementi che consentano di risalire alla provenienza di tali animali e di determinare chiaramente il soggetto o i soggetti ai quali essi appartenevano, o che li hanno allevati. 
Per quanto riguarda il primo elemento, il Sąd Rejonowy w Kościanie ha interrogato lo Starostwo Powiatowe w Kościanie (commissariato di distretto di Kościan). La posizione di tale autorità dimostra che l’imputato non poteva registrare gli esemplari in questione, che, in quanto aracnidi, non erano soggetti a registrazione. Detta circostanza è confermata anche dal governo polacco nelle sue osservazioni scritte. 
Orbene, secondo il Sad Rejonowy w Kościanie, se l’imputato fosse stato obbligato a produrre un documento che il diritto nazionale non gli impone di ottenere, mentre non vi è alcun dovere di avere conoscenze particolari circa l’origine degli animali di cui trattasi, egli non potrebbe liberarsi dalla sua responsabilità penale.
In tale contesto, il Sad Rejonowy w Kościanie ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«      Quale sia la corretta interpretazione dell’art. 8, n. 5, del [regolamento n. 338/97] relativamente a quale maniera, ai sensi di detto articolo ed alla luce della presunzione di innocenza, il proprietario di animali menzionati nell’allegato B del medesimo regolamento (e che non siano anfibi, rettili, uccelli, o mammiferi) possa produrre una prova che il suo esemplare è stato acquisito (…) in conformità alla legislazione vigente in materia di conservazione della fauna e della flora selvatiche

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LaPrevidenza.it, 28/11/2009

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