Consiglio di Stato, Sentenza 21.9.2010 n. 6998
E’ impugnata la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio n. 2139 del 25 marzo 2005 che ha accolto il ricorso della dott.ssa Silvia xx avverso la deliberazione del 18 ottobre 2002 del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, recante il rigetto del ricorso gerarchico prodotto dalla stessa xx per la riforma del provvedimento del Presidente del Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Venezia del 31 luglio 2002 contenente il diniego di rilascio all’interessata del certificato di compiuta pratica. A base dei provvedimenti negativi adottati in confronto della ricorrente di primo grado era stata posta la questione, ritenuta assorbente e insuperabile, del contemporaneo e inammissibile svolgimento, da parte dell’interessata, del praticantato utile per l’ammissione agli esami abilitativi all’esercizio della professione di consulente del lavoro e di dottore commercialista. I primi giudici hanno accolto il ricorso sul presupposto della non inconciliabilità, in termini assoluti, dell’esercizio congiunto del suddetto doppio tirocinio, alla luce della normativa di settore. Insorge avverso tale sentenza con l’atto d’appello in esame il Consiglio nazionale dei Consulenti del Lavoro, cui aveva inutilmente instato, in sede gerarchica, l’interessata al fine di ottenere la riforma del diniego di certificato di compiuta pratica oppostole dall’Ordine dei consulenti del lavoro di Venezia.
LaPrevidenza.it, 28/10/2010
0664522748
3383901238
Professore Avvocato
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3497880035
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