mercoledì, 14 ottobre 2026

Prescrizione contributiva: dal 1996 il termine non puo' essere superiore a 5 anni

Cassazione, SS.UU. civili, Sentenza 7.3.2008 n. 6173

 

Con questa innovazione normativa, che ha posto notevoli problemi agli interpreti per la sua criticabile formulazione, è stato stabilito un regime prescrizionale diverso per i contributi di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche, rispetto a «tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza obbligatoria»: mentre per i primi la riduzione del termine di prescrizione a cinque anni opera - nei limiti che saranno precisati - la riduzione del termine di prescrizione a cinque anni dal l gennaio 1996, per le seconde il termine diviene immediatamente quinquennale dalla entrata in vigore della legge.

Il coordinamento tra i due commi dell'art. 3, sopra riportati, rappresenta la principale difficoltà per la ricostruzione di questo sistema: secondo una prima interpretazione, seguita da Cass. 5 marzo 2001, n. 3213, il richiamo contenuto nel comma decimo ai termini di prescrizione di cui al comma nono del medesimo articolo deve intendersi riferito al termine decennale previgente - e non al termine ridotto quinquennale decorrente dal primo gennaio 1996. Nella stessa linea si muove la successiva Cass. 13 giugno 2003, n. 2100, secondo cui la riduzione a cinque anni del termine prescrizionale, prevista dal nono comma, non comprende le contribuzioni maturate prima del 1° gennaio 1996 (in motivazione si legge che il suddetto richiamo al nono comma può ritenersi riferito al solo termine decennale previgente).

Tale impostazione è confutata da Cass. 17 dicembre 2003, n. 19334, secondo cui in base alla disciplina in esame la prescrizione diviene quinquennale a partire dal 1° gennaio 1996 anche per i crediti maturati e scaduti in precedenza; per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge, il termine decennale permane ove siano stati compiuti dall'Istituto atti interruttivi, ovvero siano iniziate, durante la vigenza della precedente disciplina, procedure per il recupero dell'evasione contributiva.....
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LaPrevidenza.it, 02/04/2008

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