domenica, 18 ottobre 2026

Portatori di handicap: accredito figurativo e indennità per familiari

Inps, Circolare 15.1.2007 n° 14

 

Come noto, il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità), emanato a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000 n. 53 ed entrato in vigore il 27 aprile 2001, ha confermato (all’art. 42, comma 5) le provvidenze già introdotte dall’articolo 80, comma 2, della legge n. 388/2000, in favore dei familiari di soggetti portatori di handicap in condizione di gravità, riconoscendo ai genitori o, dopo la loro morte, ai fratelli o sorelle, il diritto ad un congedo straordinario per un periodo massimo di due anni nella vita assicurativa, fruibile anche in forma frazionata.

Con l’occasione, come già precisato con circolare n. 20 del 3 febbraio 2004, si rammenta che ai fini dell’ammissione al congedo straordinario in esame non è più richiesto il requisito dei 5 anni dall’avvenuto riconoscimento della situazione di handicap grave, avendo in tal senso disposto l’articolo 3, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (finanziaria 2004).

Per quanto previsto dall’articolo 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001, durante i periodi di congedo i richiedenti hanno titolo ad un'indennità economica, corrispondente all’ultima retribuzione percepita, nonché all’accredito di contribuzione figurativa.
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LaPrevidenza.it, 27/01/2007

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