Inps, Circolare 15.1.2007 n° 14
Come noto, il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità), emanato a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000 n. 53 ed entrato in vigore il 27 aprile 2001, ha confermato (all’art. 42, comma 5) le provvidenze già introdotte dall’articolo 80, comma 2, della legge n. 388/2000, in favore dei familiari di soggetti portatori di handicap in condizione di gravità, riconoscendo ai genitori o, dopo la loro morte, ai fratelli o sorelle, il diritto ad un congedo straordinario per un periodo massimo di due anni nella vita assicurativa, fruibile anche in forma frazionata.
LaPrevidenza.it, 27/01/2007
0823911023
3356042932
Avvocato
Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale - Diritto Agrario - Magistrato Onorario presso Sezione Lavoro e Previ...
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