mercoledì, 14 ottobre 2026

Pensioni di reversibilità successive al 31.12.1994 e calcolo I.I.S.

Corte costituzionale 28.3.2008 n. 74 - Avv. Daniela Carbone

 

Con sentenza depositata il 28 marzo 2008 n. 74, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 774, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice unico delle pensioni della Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana della Corte dei conti, con ordinanza 11 gennaio 2007 n. 387, e dal Giudice unico delle pensioni della Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia della Corte dei conti, con ordinanza 25 gennaio 2007 n. 388, nella parte in cui prevede che “l'estensione della disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria a tutte le forme esclusive e sostitutive di detto regime, prevista dall'art. 1, comma 42, delle legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che per le pensioni di reversibilità sorte a decorrere dall'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335, indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione diretta, l'indennità integrativa speciale già in godimento da parte del dante causa, parte integrante del complessivo trattamento pensionistico percepito, è attribuita nella misura percentuale prevista per il trattamento di reversibilità”, stabilendo nel contempo che è abrogato l'art. 15, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
L’incidente di costituzionalità è sorto a seguito dell’instaurazione dei giudizi pensionistici da parte di due vedove di ex dipendenti pubblici, divenuti titolari di pensione diretta prima dell’entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335, e deceduti successivamente. In tali fattispecie, l’Inpdap ha liquidato le pensioni di reversibilità delle vedove nella misura del 60% del trattamento goduto dal dante causa, ai sensi dell'art. 1, comma 41, legge 8 agosto 1995, n. 335. Le ricorrenti sostenevano, invece, di avere diritto alla liquidazione della pensione di reversibilità ai sensi dell'art. 15, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e, dunque, con corresponsione dell'indennità integrativa speciale (I.I.S.) nella misura piena in applicazione dell'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324 (Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza), giacché avente causa in un trattamento diretto liquidato in data anteriore al 1° gennaio 1995, e non già nella misura del 60 per cento del trattamento goduto dal dante causa, come aveva invece provveduto a liquidare l'I.N.P.D.A.P. Ciò in base alla considerazione che l'art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), non ha abrogato il richiamato comma 5 dell'art. 15 della legge n. 724 del 1994, ai sensi del quale “le disposizioni relative alla corresponsione della indennità integrativa speciale sui trattamenti di pensione previste dall’articolo 2 della legge 27 maggio 1959 n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, sono applicabili limitatamente alle pensioni dirette liquidate fino al 31.12.1994 ed alle pensioni di reversibilità ad esse riferite”.
Tale richiesta era peraltro confortata da un orientamento ormai consolidato delle diverse sezioni regionali della Corte dei conti, formatosi anche a seguito dell’autorevole pronuncia delle SS.RR. della Corte dei conti, sentenza 17 aprile 2002 n. 8/QM.
Tuttavia, la “pacifica” interpretazione di cui sopra è stata, per così dire, posta nel nulla, in spregio agli ordinari canoni di interpretazione delle norme giuridiche, dall'art. 1, comma 774, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), sopra riportato.
Il legislatore, con la succitata norma definita di interpretazione autentica, ha imposto, secondo il giudice a quo, «un'esegesi diametralmente opposta a quella sin qui praticata da questa Corte e l'applicazione di tale norma interpretativa condurrebbe, come conseguenza, al rigetto del ricorso».
Da ciò la rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate con le ordinanze sopra citate.
La Corte costituzionale, nell’esaminare le argomentazioni delle parti interessate (vedove pensionate da un lato, ed Inpdap, dall’altro), ha ritenuto, come già in altre occasioni, (da ultimo, sentenza n. 234 del 2007), che “non è decisivo verificare se la norma censurata abbia carattere effettivamente interpretativo (e sia perciò retroattiva) ovvero sia innovativa con efficacia retroattiva, trattandosi in entrambi i casi di accertare se la retroattività della legge, il cui divieto non è stato elevato a dignità costituzionale, salvo che per la materia penale, trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non contrasti con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti. Sicché, la norma censurata, ove considerata espressione di funzione di interpretazione autentica, non può considerarsi lesiva dei canoni costituzionali di ragionevolezza, e dei principi generali di tutela del legittimo affidamento e di certezza delle situazioni giuridiche, atteso che essa si limita ad assegnare alla disposizione interpretata un significato riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (si veda anche la sentenza n. 274 del 2006), senza, peraltro, che siffatta operazione debba essere necessariamente volta a comporre contrasti giurisprudenziali, ben potendo il legislatore precisare il significato di norme in presenza di indirizzi omogenei (sentenze n. 374 del 2002, n. 29 del 2002 e n. 525 del 2000). In sostanza, si viene anzitutto a riaffermare il principio dell'autonomia del diritto alla pensione di reversibilità come diritto originario; principio ribadito da questa Corte nella sentenza n. 446 del 2002 (con la quale era stata dichiarata non fondata proprio la questione di costituzionalità dell'art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335).
Inoltre, quanto alla decorrenza della evidenziata estensione di disciplina, a fronte del ricordato atteggiamento della giurisprudenza contabile, sicuramente maggioritaria, ma non univoca, essendo presenti anche orientamenti diversi, il legislatore ha ritenuto di intervenire con la norma censurata, la quale, interpretando l'art. 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995, ha scelto, in definitiva, uno dei possibili significati della norma interpretata.
Nel contesto di siffatta operazione, non può reputarsi contraddittoria, e dunque irragionevole, l'abrogazione – ad opera del comma 776 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 – del comma 5 dell'art. 15 citato, giacché essa risulta rispondente ad una esigenza di ordine sistematico imposta proprio dalle vicende che hanno segnato la sua applicazione.
Peraltro, non è senza rilievo il fatto che il legislatore, in sede di interpretazione autentica, possa modificare in modo sfavorevole, in vista del raggiungimento di finalità perequative, la disciplina di determinati trattamenti economici con esiti privilegiati senza per questo violare l'affidamento nella sicurezza giuridica (sent. n. 6 del 1994 e sent. n. 282 del 2005), là dove, ovviamente, l'intervento possa dirsi non irragionevole. E che, nel caso oggetto di scrutinio, non sia ravvisabile una tale irragionevolezza si evince non solo da quanto sinora posto in evidenza, ma anche dal fatto che l'assetto recato dalla norma denunciata riguarda anche il complessivo riequilibrio delle risorse e non può, pertanto, non essere attenta alle esigenze di bilancio. In questo contesto, peraltro, il legislatore, con il comma 775 dell'art. 1 della stessa legge n. 296 del 2006, ha salvaguardato i trattamenti di miglior favore già definiti in sede di contenzioso, con ciò garantendo non solo la sfera del giudicato, ma anche il legittimo affidamento che su tali trattamenti soltanto poteva dirsi ingenerato.”
Sulla base di questa sentenza della Corte costituzionale, verranno decisi i numerosi ricorsi a tutt’oggi pendenti dinanzi alle varie sezioni della Corte dei conti, regionali e di Appello, quasi certamente in senso sfavorevole ai pensionati, poiché è la legge stessa (in conformità peraltro ai principi generali), a riconoscere quale diritto acquisito solo quello sorto a seguito di sentenza passata in giudicato (e quindi con trattamento pensionistico già riliquidato in corso di liquidazione), ma così non è, purtroppo, per tutti coloro che, pur avendo ottenuto una sentenza favorevole in primo grado, sono in attesa della discussione dell’appello proposto dall’Inpdap nei loro confronti....

(Avv. Daniela Carbone)

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LaPrevidenza.it, 03/04/2008

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