martedì, 13 ottobre 2026

Pensione erogata in regime bilaterale: per il raggiungimento dell'importo soglia si deve considerare anche il pro rata estero

Inps, circolare 25.10.2012 n. 126

 

E' noto che la pensione di vecchiaia (con decorrenza dall' 1.1.2012) per i soggetti che hanno versato il loro primo contributo assicurativo dopo il 31.12.1995 viene concessa in presenza dei prescritti requisiti anagrafici e contributivi a condizione che l'importo della pensione (stiamo parlando di quota di pensione interamente calcolata con il sistema contributivo) non risulti inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale. Analogamente, in presenza dei prescritti requisiti di legge anche la pensione anticipata (con decorrenza dall' 1.1.2012) per i soggetti che hanno versato il loro primo contributo assicurativo dopo il 31.12.1995 viene concessa in presenza dei prescritti requisiti anagrafici e contributivi a condizione che l'importo della prima rata di pensione non risulti inferiore al cosiddetto "importo soglia" pari a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale. Quanto indicato in premessa per riepilogare le condizioni da soddifare per il diritto alle due prestazioni dal 2012. Ma cosa succede se il lavoratore può fare valere contribuzione estera tale da farsi liquidare la prestazione in regime di bilateralità? Come ci dobbiamo comportare per verificare se è stato raggiunto il c.d. "importo soglia" indicato dalla legge?  La tematica viene affrontata dalla circolare Inps n° 126 del 25/10/2012 (qui allegata) conseguente ad alcuni chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il quale, in buona sostanza afferma che anche l'importo in pro rata derivante dalla contribuzione estera deve essere sommato alla quota di pensione derivante dalla contribuzione italiana. Alla luce di quanto sopra, per i casi ricompresi nella tematica oggetto della presente si dovrà fare particolare attenzione alla valutazione del pro rata estero ai fini del raggiungimento dell'importo soglia necessario per la liquidazione della prestazione.
Infatti,  a parere del Ministero vigilante non vi sono cause ostative nel considerare l'importo del pro rata estero quale quota di pensione legittimata a concorrere al raggiungimento dei requisiti indicati dalla legge sia nel caso della pensione di vecchiaia liquidata con il solo sistema contributivo che nel caso della pensione anticipata.

Ludovico Adalberto De Grigiis

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LaPrevidenza.it, 27/10/2012

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