Ministero del Lavoro, Interpello 20.3.2009 - Prot. 25/I/0003906
La Confcommercio e l’UCIMU hanno presentato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione in merito ai termini ed alle modalità per l’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, con lo stesso o diverso datore, da parte di un lavoratore subordinato che, maturati 40 anni o più di contribuzione, abbia risolto il proprio precedente rapporto.
In particolare, si chiede se debba sussistere o meno soluzione di continuità fra il pregresso ed il nuovo rapporto di lavoro e se, ai fini della maturazione del diritto alla pensione di anzianità, l’inizio del nuovo rapporto debba essere successivo alla data di decorrenza di quest’ultima.
In relazione a quanto sopra, acquisito il parere della Direzione generale delle Politiche Previdenziali e dell’INPS, si rappresenta quanto segue.
Il diritto alla pensione, nella generalità dei casi, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. c), L. n.
153/1969, matura in capo al lavoratore interessato alla presenza di un duplice requisito rappresentato dal raggiungimento dell’anzianità contributiva e dalla cessazione dell’attività lavorativa subordinata alla data di presentazione della relativa domanda....
LaPrevidenza.it, 25/03/2009
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