Cgce, 2.12.12009 C-89/08
«Impugnazione – Aiuti di Stato – Esenzione dall’accisa sugli oli minerali – Regolamento (CE) n. 659/1999 – Art. 1, lett. b), v) – Difetto di motivazione – Compiti del giudice – Motivo di ordine pubblico rilevato d’ufficio dal giudice comunitario – Violazione del principio del contraddittorio – Portata dell’obbligo di motivazione»
Con atti introduttivi depositati presso la cancelleria del Tribunale la Repubblica italiana, l’Irlanda, la Repubblica francese, la Eurallumina SpA e la Aughinish Alumina Ltd, rispettivamente in data 16, 17 e 23 febbraio 2006, proponevano ricorsi di annullamento totale o parziale della decisione contestata. I singoli procedimenti venivano riuniti ai fini della fase orale e della decisione.
Si legge nella sentenza impugnata che, a sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducevano, in sostanza, 23 motivi vertenti, in particolare, sull’errata qualificazione delle esenzioni controverse come aiuti nuovi – laddove si tratterebbe, invece, di aiuti esistenti – nonché sulla violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento, di certezza del diritto, del rispetto di un termine ragionevole, di presunzione di validità, del principio lex specialis derogat legi generali, dell’effetto utile e di buona amministrazione. Esse invocavano, inoltre, la violazione dell’art. 87 CE, nonché dell’obbligo di motivazione relativamente all’applicazione di tale articolo.
Tuttavia, al punto 46 della sentenza impugnata, con riferimento alla mancata applicazione dell’art. 1, lett. b), v), del regolamento 659/1999, il Tribunale ha affermato, nonostante l’invocazione di detti motivi, di aver ritenuto opportuno, nel caso di specie, rilevare d’ufficio il motivo vertente sul difetto di motivazione della decisione contestata.
LaPrevidenza.it, 12/12/2009
Avvocato
Rapporti internazionali Italia - Svizzera
3497880035
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