Cassazione, sezione II civile, Sentenza 23.2.2011 n. 4401
Con atto di citazione notificato il 14 luglio 1992, il sig. C. V. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli il sig. S.V. E, sul presupposto di essere proprietario di un appartamento in (OMISSIS) nel quale risiedeva unitamente alla propria famiglia e in cui si propagavano illegittime immissioni di rumori che superavano la normale tollerabilità provenienti dall’appartamento confinante di proprietà del suddetto S., chiedeva di condannare quest’ultimo all’esecuzione delle opere idonee all’eliminazione dei rumori e al risarcimento dei danni prodotti alle persone. Disposta c.t.u., la causa veniva assegnata alla sezione stralcio e il G.O.A. Designato ordinava l’integrazione del contraddittorio nei confronti di A.G., coniuge del convenuto e comproprietaria dell’immobile dal quale provenivano le immissioni dedotte in controversia. Rimessa la causa sul ruolo e rinnovata l’istruzione probatoria, anche con la nomina di un nuovo c.t.u., all’esito del giudizio di prime cure, il tribunale, con sentenza del 28 settembre 2005, rigettava la domanda e compensava le spese processuali, salvo che quelle inerenti l’espletata c.t.u....
LaPrevidenza.it, 22/03/2011
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