Avv. Valter Marchetti - Foro di Savona
Tra le diverse modifiche della riforma del codice di rito civile, pare di notevole rilevanza quella introdotta dal legislatore mediante l’integrazione dell’art.91 del codice di procedura civile, in tema di condanna alle spese processuali.
In base all’articolo 91c.p.c. così come modificato infatti, il giudice che accolga la domanda di parte attrice in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa, dovrà sentenziare la condanna della parte che ha rifiutato - senza apporre un giustificato motivo - la medesima proposta, al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta.
Il legislatore inoltre, modificando il secondo comma dell’art.92 c.p.c., ha introdotto limitazioni alla possibilità per il giudice di compensare le spese di giudizio. Infatti, salvo il caso di soccombenza reciproca, il giudice potrà procedere alla compensazione solo se ricorrono altre gravi ed eccezionali ragioni che dovranno essere esplicitamente indicate nella sentenza.
Avv. Valter Marchetti
LaPrevidenza.it, 09/06/2009
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