Tribunale Ue, 2.10.2009 T-24/05
«Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Misure transitorie da adottare in seguito all’adesione di nuovi Stati membri – Regolamento (CE) n. 832/2005, che stabilisce misure transitorie nel settore dello zucchero – Ricorso di annullamento – Collegialità – Nozione di “scorte” – Circostanze che hanno determinato la costituzione delle scorte – Motivazione – Buona amministrazione – Buona fede – Non discriminazione – Diritto di proprietà – Proporzionalità»
Il 14 gennaio 2004 la Commissione ha adottato, sul fondamento dell’art. 2, n. 3, del Trattato di adesione e dell’art. 41, primo comma, dell’Atto di adesione, il regolamento (CE) n. 60/2004, recante misure transitorie nel settore dello zucchero in seguito all’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (GU L 9, pag. 8).
In sostanza, il regolamento n. 60/2004 introduce, in deroga alle norme comunitarie applicabili, un sistema di eliminazione dal mercato delle rispettive scorte eccedentarie di zucchero, d’isoglucosio e di fruttosio a carico delle Repubbliche ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (in prosieguo: i «nuovi Stati membri»).
Così, l’art. 6, n. 1, del regolamento n. 60/2004 dispone che la Commissione determini, entro il 31 ottobre 2004, per ciascuno dei nuovi Stati membri, secondo la procedura di cui all’art. 42, n. 2, del regolamento n. 1260/2001, i quantitativi di zucchero, come tale o contenuto in prodotti trasformati, d’isoglucosio e di fruttosio che superano il quantitativo considerato come scorta normale di riporto al 1° maggio 2004 (in prosieguo: le «scorte eccedentarie» o le «eccedenze») e devono essere eliminati dal mercato a spese dei nuovi Stati membri. L’art. 6, n. 1, suddetto stabilisce anche in quale maniera la Commissione deve calcolare le eccedenze: essa terrà conto dell’evoluzione, durante l’anno precedente l’adesione, rispetto agli anni anteriori, delle importazioni e delle esportazioni di zucchero, come tale o contenuto in prodotti trasformati, d’isoglucosio e di fruttosio, della produzione, del consumo e delle scorte di detti prodotti nonché delle circostanze che hanno determinato la costituzione delle scorte medesime.
L’art. 6, n. 2, del regolamento n. 60/2004 dispone che ciascun nuovo Stato membro interessato elimini dal mercato, senza intervento comunitario, un quantitativo di zucchero o d’isoglucosio pari all’eccedenza imputatagli dalla Commissione secondo la procedura di cui all’art. 6, n. 1. L’eliminazione potrà aver luogo o esportando l’eccedenza senza restituzione da parte della Comunità o utilizzandola nel settore dei combustibili oppure denaturandola senza aiuti per l’alimentazione animale, conformemente ai titoli III e IV del regolamento (CEE) della Commissione 14 gennaio 1972, n. 100, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla denaturazione di zucchero per l’alimentazione animale (GU L 12, pag. 15). Tutto deve accadere, in ogni caso, entro il 30 aprile 2005.
LaPrevidenza.it, 20/10/2009
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