sabato, 24 ottobre 2026

Nozione di prestazione di servizi e concessione di diritti di proprietà intellettuale

Cgce, quarta sezione, sentenza 23.4.2009 n. 533/07

 

«Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (CE) n. 44/2001– Competenze speciali – Art. 5, punto 1, lett. a) e b), secondo trattino – Nozione di “prestazione di servizi” – Concessione di diritti di proprietà intellettuale»

Dalla decisione di rinvio risulta che i ricorrenti nella causa principale chiedono il pagamento di corrispettivi di licenza in base all’ammontare, in parte noto, delle vendite effettuate di registrazioni video di un concerto. Essi chiedono altresì che la convenuta nella causa principale sia condannata a fornire una stima dell’ammontare totale delle vendite di registrazioni video e audio effettuate nonché a versare gli ulteriori corrispettivi di licenza che ne risultano. Per quanto riguarda la vendita delle registrazioni video, i ricorrenti nella causa principale fondano le proprie pretese sulle clausole del contratto che li vincola alla controparte e, per quanto riguarda la vendita delle registrazioni audio, sulla violazione dei diritti d’autore in assenza di base contrattuale a tale riguardo.  In primo grado l’Handelsgericht Wien (Tribunale di commercio di Vienna), adito dai ricorrenti nella causa principale, ha dichiarato la propria competenza a pronunciarsi sulle suddette pretese, in applicazione dell’art. 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001. Tale giudice ha ritenuto che, in considerazione dello stretto collegamento tra i diritti invocati, la propria competenza si estendesse altresì ai corrispettivi di licenza relativi alle registrazioni video dovute in applicazione del contratto di cui sopra, circostanza che la convenuta nella causa principale ha contestato.  In sede d’appello, l’Oberlandesgericht Wien (Corte d’appello di Vienna) ha ritenuto che l’art. 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 non fosse applicabile ai diritti di natura contrattuale, al pari dell’art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino, dello stesso regolamento, per il motivo che il contratto in causa non è un contratto di prestazione di servizi ai sensi di tale disposizione. Adito con un ricorso per cassazione («Revision») concernente le sole pretese relative alla diffusione delle registrazioni video, l’Oberster Gerichtshof (Corte suprema di cassazione) fa osservare che la nozione di «prestazione di servizi» non viene definita nell’ambito del regolamento n. 44/2001. Richiamando la giurisprudenza della Corte in materia di libera prestazione di servizi e talune direttive in materia di imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l’«IVA») che privilegiano un’accezione ampia della nozione di servizi, il giudice del rinvio si pone la questione se un contratto, con il quale il titolare di un diritto di proprietà intellettuale concede alla controparte la facoltà di sfruttare tale diritto verso corrispettivo, debba essere qualificato

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LaPrevidenza.it, 28/05/2009

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