sabato, 24 ottobre 2026

Normativa nazionale mirante a sopprimere la doppia imposizione degli utili distribuiti. Nuova condanna per l'Italia

Cgce, quinta sezione, Ordinanza 4.6.2009 n. C-439/07 e C-499/07

 

«Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura – Artt. 43 CE e 56 CE – Direttiva 90/435/CEE – Art. 4, n. 1 – Normativa nazionale mirante a sopprimere la doppia imposizione degli utili distribuiti – Deduzione dell’importo dei dividendi ricevuti dalla base imponibile della società madre unicamente in quanto quest’ultima ha realizzato utili imponibili»

La KBC, una società con sede in Belgio, ha percepito, durante il periodo d’imposta 2000, dividendi sulle sue partecipazioni in società stabilite in Belgio, in altri Stati membri nonché in Svizzera, per un importo totale di EUR 261 571 848,56. Secondo la KBC, essi soddisfacevano i requisiti per la deduzione previsti dagli artt. 202 e 203 del CIR 1992 e potevano essere soggetti all’applicazione del regime RDT dei dividendi per un importo di EUR 254 225 662,61. Quest’ultima somma era suddivisa in dividendi percepiti dalle società figlie della KBC stabilite in Belgio (EUR 157 024 873,74), in altri Stati membri (EUR 96 887 457,38) nonché in Svizzera (EUR 313 331,49).  La KBC riteneva che, in applicazione dell’art. 204 del CIR 1992, un importo pari a EUR 241 514 379,48, vale a dire il 95% dei dividendi, potenzialmente soggetto all’applicazione del regime RDT, doveva essere dedotto dai suoi utili relativi al periodo d’imposta considerato.  Conformemente agli artt. 205, n. 2, del CIR 1992 e 77 del regio decreto di attuazione del CIR 1992, la deduzione RDT è stata limitata agli utili che residuano prima dell’applicazione della stessa, cioè a un importo di EUR 156 116 633,08, dal quale è stato inoltre dedotto l’importo di EUR 13 137 573,78 corrispondente alle spese non ammissibili alla deduzione RDT ai sensi dell’art. 205, n. 2, 1° e 8°, del CIR 1992.  Di conseguenza, su un importo di dividendi percepiti e potendo beneficiare della deduzione RDT pari a EUR 241 514 379,48, si poteva dedurre dagli utili imponibili della KBC unicamente la somma di EUR 142 979 079,30.  Considerando che una perdita trasferibile equivalente a tale importo non deducibile di EUR 98 535 300,18 a titolo di reddito definitivamente tassato le era stata ingiustamente negata, la KBC ha formulato nella sua dichiarazione del 28 settembre 2000, relativa al periodo d’imposta 2000, una riserva sulla compatibilità degli artt. 205, n. 2, del CIR 1992 e 77 del regio decreto di attuazione del CIR 1992 con la direttiva 90/435 nonché con la libertà di stabilimento.  Poiché l’autorità fiscale non ha accolto la tesi della KBC, quest’ultima ha presentato un reclamo avverso la cartella esattoriale relativa al periodo d’imposta 2000. A seguito del rigetto di tale reclamo, la KBC ha adito il rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Tribunale di primo grado di Bruxelles).  Anche nella sua dichiarazione del 27 luglio 2001, relativa al periodo d’imposta 2001, la KBC ha formulato le stesse riserve menzionate al punto 18 della presente ordinanza. La KBC ha chiesto, in particolare, di beneficiare della possibilità di compensare gli utili del periodo d’imposta 2001 con la perdita di EUR 98 535 300,18 subita durante il periodo d’imposta precedente e che, a suo parere, doveva poter essere trasferita. Essa riteneva che i suoi utili imponibili per il periodo d’imposta 2001 fossero stati completamente assorbiti dalla perdita trasferita e ha chiesto che la perdita restante, dell’ammontare di EUR 53 219 495,46, fosse considerata quale perdita trasferibile al periodo d’imposta 2002.

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LaPrevidenza.it, 23/06/2009

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