marted́, 13 ottobre 2026

No alla indennità mensile di rischio radiologico e congedo biologico ai professionisti iscritti alla scuola di specializzazione

Cassazione, sezione lavoro, sentenza 6.7.2011 n.14850

 

Con sentenza del 25 gennaio -9 febbraio 2000, il Tribunale di Palermo rigettava la domanda di riconoscimento dell'indennità mensile di rischio radiologico, di cui alla L. 27 ottobre 1988, n. 460, art. 1 e del congedo biologico previsto per il personale esposto al rischio di radiazioni ionizzanti, proposta dal dott. L.G.V. e dagli altri medici indicati in epigrafe, tutti iscritti alla scuola di specializzazione in radiologia istituita presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli Studi di Palermo, nei confronti della stessa Università, compensando integralmente tra le parti le spese del giudizio. Osservava il Tribunale che la tesi degli attori, secondo cui il mancato riconoscimento dell'indennità e del congedo in parola costituiva violazione, oltre che della citata L. n. 460 del 1988, anche della L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 5, commi 1 e 4, nella parte in cui dispone che tali diritti spettano, oltre che ai tecnici di radiologia medica e ai medici specialisti di radiodiagnostica, a quanti svolgono abitualmente la specifica attività professionale in zona controllata (compresi, quindi, i medici specializzandi), non poteva, alla stregua della vigente normativa, sia nazionale che comunitaria, essere condivisa, trovando, i benefici invocati, unica fonte nell'ambito dei rapporti di lavoro subordinato del personale sanitario, alle cui prestazioni non era assimilabile l'attività di specializzando, come confermato dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 4, commi 1 e 3, attuativo della direttiva comunitaria 76/82 CEE., che espressamente prevede che l'ammissione e la frequenza ad una scuola di specializzazione in medicina non determinano la costituzione di alcun rapporto d'impiego.

Nè poteva giovare all'assunto degli attori la disposizione del D.P.R. 17 marzo 1995, n. 230, art. 60, attuativo delle direttive dell'EURATOM, in materia di radiazioni ionizzanti, nella parte in cui equipara ai lavoratori subordinati "gli allievi degli istituti d'istruzione e universitari e partecipanti ai corsi di formazione professionale", essendo detta equiparazione operata, nel caso di specializzandi iscritti alle scuole di radiologia, ai soli fini dei presidi che debbono essere apprestati, a tutela della salute, in tutti i settori in cui viene attuato l'impiego dell'energia nucleare.

Avverso tale decisione, proponevano appello, con atto del 7 marzo 2001, il dott. L.G.V., e gli altri litisconsorti, contestando, sotto vari profili, la decisione del primo Giudice.

L'Università degli Studi di Palermo si costituiva, resistendo al gravame.

Con sentenza dell'1 febbraio-15 maggio 2006, l'adita Corte d'appello di Palermo, in riforma della impugnata decisione, dichiarava il diritto degli appellanti all'indennità di cui alla L. n. 460 del 1988, art. 1, comma 2, e, dall'1 gennaio 1995, al congedo aggiuntivo di cui alla L. n. 724 del 1994, art. 5, commi 1 e 4,.

A sostegno del decisium osservava che, essendo quella del medico specializzando una vera e propria "attività professionale", doveva riconoscersi a chi la espletava sia il congedo straordinario aggiuntivo che l'indennità mensile di rischio radiologico, estesa dalla L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 5, a tutti coloro che esplicano la loro specifica "attività professionale" in zona controllata.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre la Università degli Studi di Palermo con tre motivi.

B.V. e gli altri litisconsorti non hanno svolto attività difensiva.


 

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LaPrevidenza.it, 10/12/2012

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