Cassazione Penale, Sentenza 30.4.2010 n. 19646
Il Tribunale di Trento - Giudice monocratico -, con sentenza in data 13-7-2009, applicava, su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p., all'imputato E.E. la pena di mesi tre di arresto ed Euro 1.400,00 di ammenda per i reati di guida in stato di ebbrezza alcolica e di rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico. Disponeva la sospensione della patente guida per anni uno. In particolare, risultava che l'imputato al momento del fatto stava conducendo il ciclomotore Piaggio Ape 50 cc. 2. E.E. presentava ricorso per Cassazione. Si doleva perché era stata disposta la sospensione della patente di guida, malgrado che il mezzo, condotto da esso istante, non richiedesse tale titolo abilitativo. Aggiungeva che erroneamente non era stata concessa la sospensione condizionale della pena, pur nella sussistenza dei requisiti, avendo egli riportato due condanne alla pena dell'ammenda ed altra volta era stato condannato per il reato ex art. 80, comma 5, D.P.R. 15 giugno 1959 art. 14 ora depenalizzato...
LaPrevidenza.it, 19/07/2010
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