Niente sanatoria per i partecipanti al concorso da notaio ammessi dal Tar
Articolo di Franco Abruzzo - Presidente Ordine dei Giornalisti della Lombardia
Nessuna sanatoria per i partecipanti al concorso da notaio ammessi
attraverso una pronuncia cautelare del tribunale amministrativo. Non può
infatti essere applicata la legge 168 del 2005 (articolo 4, comma
2-bis), che consente di conseguire l'abilitazione professionale ai
candidati che abbiano superato le prove d'esame scritte e orali
previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione
della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito
di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela;. Una disposizione,
introdotta per evitare i ricorsi, che "condona" i candidati "promossi"
dai giudici, nonostante che la commissione preposta li avesse bocciati,
o esclusi in partenza per mancanza di alcuni requisiti, poi accertati
dal Tar.
Uno degli effetti, però, era quello di consentire ai candidati di
superare le prove scritte attraverso una sospensiva dei giudici
amministrativi o una pronuncia cautelare, di accedere al colloquio e
venire legittimamente promosso con verdetto sub-judice.
Si è arrivati così alla sanatoria legale, ritenuta però inapplicabile
al concorso notarile e, in generale, alle selezioni di stampo
concorsuale propriamente detto. Lo ha chiarito la IV Sezione del
Consiglio di Stato che, con la sentenza 5743 del 2 ottobre 2006, ha
accolto il ricorso del ministero della Giustizia contro una partecipante
al concorso di notaio, vinto grazie a un intervento del Tar Lazio che le
aveva consentito di accedere alle prove orali, nonostante una contestata
bocciatura agli scritti.
La disposizione, contenuta nella legge 168/05 facendo espresso
riferimento alla "abilitazione" e al "titolo", riguarda le varie ipotesi
di procedimenti finalizzati alla verifica della idoneità dei
partecipanti allo svolgimento di una professione, il cui esercizio o
l'accesso alla quale, risultino regolamentati nell'ordinamento interno
ma non riservati a un numero chiuso di professionisti, riferisce ancora
il collegio giudicante riunito sotto la presidenza di Paolo Salvatore.
Il "condono" pur valere solo per le procedure alle quali i candidati
partecipano per ottenere il conferimento di titoli abilitativi
all'ingresso o esercizio in una professione: si pensi (ad esempio) agli
esami da avvocato o dottore commercialista. Invece non c'h sanatoria per
quei concorsi (come nel caso di notai) nei quali viene stilata una
graduatoria finale con un numero di posti predeterminati assegnati a una
parte dei candidati risultati idonei.
La sentenza spiega il concetto in questi termini: nei concorsi per il
conferimento di un numero limitato di posti, la valutazione della
commissione ha necessariamente i connotati della relatività, con
l'individuazione e quindi con la selezione non di coloro che hanno
raggiunto un livello sufficiente di preparazione e di professionalità,
ma piuttosto dei più bravi e professionalmente preparati tra tutti i
candidati bravi e professionalmente preparati.
LaPrevidenza.it, 27/10/2006