martedì, 13 ottobre 2026

Musei: accesso gratuito al personale della scuola

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Decreto 19.2.2014

 

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA'  CULTURALI E DEL TURISMO  

DECRETO 19 febbraio 2014  Modalita' per l'accesso gratuito del personale docente nei musei  statali e nei siti di interesse archeologico, storico e culturale.  (14A02468)

(GU n.71 del 26-3-2014)



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA'  CULTURALI E DEL TURISMO

  di concerto con

  IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

  e

  IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  E DELLE FINANZE

  Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, concernente  «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a  norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive  modificazioni;  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007,  n. 233, concernente «Regolamento di riorganizzazione del Ministero  per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 1, comma 404,  della legge 27 dicembre 2006, n. 296» come modificato dal decreto del  Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91, concernente  «Regolamento recante modifiche ai decreti presidenziali di  riorganizzazione del Ministero e di organizzazione degli Uffici di  diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attivita'  culturali»;  Visto il decreto ministeriale 20 luglio 2009 concernente  «Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale  dell'Amministrazione centrale e periferica» del Ministero per i beni  e le attivita' culturali;  Visto l'art. 1 della legge 24 giugno 2013, n. 71, di conversione del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, che ha disposto il  trasferimento al Ministero per i beni e le attivita' culturali delle  funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in  materia di turismo, modificando la denominazione in Ministero dei  beni e delle attivita' culturali e del turismo;  Vista la legge 25 marzo 1997, n. 78, concernente la «Soppressione  della tassa di ingresso ai musei statali»;  Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, concernente  «Regolamento recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso  ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichita', parchi e giardini  monumentali dello Stato», come modificato dal decreto ministeriale 20  aprile 2006, n. 239;  Visti gli articoli 101, 102,103 e 110 del decreto legislativo 22  gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del  paesaggio;  Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito in  legge 8 novembre 2013, n. 128, recante «Misure urgenti in materia di  istruzione, universita' e ricerca» e, in particolare, l'art. 16,  comma 3, che prevede che con decreto del Ministro dei beni e delle  attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro  dell'economia e delle finanze, vengano definite le modalita' per  l'accesso gratuito del personale docente, di ruolo e con contratto a  termine, nei musei statali e nei siti di interesse archeologico,  storico e culturale gestiti dallo Stato in via sperimentale per il  2014, nonche' le modalita' di monitoraggio degli accessi gratuiti e  dei conseguenti oneri;

Decreta:

Art. 1

Accesso gratuito del personale docente della scuola

1. In attuazione dell'art. 16, comma 3, del decreto-legge 12  settembre 2013, n. 104, convertito nella legge 8 novembre 2013, n.  128, il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo,  di seguito denominato «Ministero», consente, in via sperimentale per  l'anno 2014 nei limiti del Fondo appositamente istituito nello stato  di previsione del Ministero stesso con dotazione finanziaria di 10  milioni di euro per l'anno 2014 a titolo di recupero delle minori  entrate, l'accesso gratuito del personale docente della scuola, di  ruolo e con contratto a termine, ai musei statali e ai siti di  interesse archeologico, storico e culturale gestiti dallo Stato, a  seguito di esibizione di idoneo documento attestante l'appartenenza  alle suddette categorie nonche' l'attivita' professionale in corso di  svolgimento. A questo scopo, il Ministero dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca predispone un modello di  documentazione che le istituzioni scolastiche potranno fornire ai  docenti in servizio presso le stesse per consentirne  l'identificazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio  dello Stato.

Art. 2

Monitoraggio degli accessi gratuiti  e dei conseguenti oneri e verifica  della capienza del Fondo

1. Al fine di verificare la capienza del Fondo di cui all'art. 1 e  di prevederne la disponibilita' per l'intera durata del periodo  sperimentale, il Ministero provvedera' alla rilevazione degli accessi  gratuiti del personale docente della scuola, di ruolo e con contratto  a termine, ed al monitoraggio dei conseguenti oneri economici, in  modo specifico e differenziato rispetto alle altre tipologie di  gratuita'. A tal fine gli istituti di cui all'art. 1 potranno  emettere biglietti gratuiti da rilasciare al personale docente con  una dicitura che li renda immediatamente riconoscibili. In  particolare, con il suddetto monitoraggio, da effettuare mensilmente,  saranno rilevati il numero dei biglietti gratuiti emessi ai sensi  dell'art. 16, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,  convertito nella legge 8 novembre 2013, n. 128, nonche' il  conseguente mancato introito riferito a ciascun istituto periferico  del Ministero. Gli istituti che hanno affidato i servizi di  biglietteria e prenotazione a concessionari esterni, si avvarranno  della collaborazione degli stessi. Sulla base dei dati acquisiti, il  Ministero provvedera' a disporre l'assegnazione delle relative  risorse.  2. I dati di cui al comma 1 dovranno pervenire, come per le altre  tipologie di biglietti, all'ufficio statistica del Ministero che  effettuera' il monitoraggio complessivo mediante aggregazione per  singolo istituto periferico e che provvedera' alla successiva  trasmissione dei dati rielaborati all'ufficio del medesimo Ministero  incaricato di assegnare le risorse di cui all'art. 1 a titolo di  rimborso per i mancati introiti, senza nuovi o maggiori oneri a  carico della finanza pubblica.  3. Le risorse di cui all'art. 1 saranno utilizzate per rimborsare  gli istituti, inclusi quelli dotati di autonomia speciale, dei  mancati introiti derivanti dall'emissione di biglietti gratuiti. Le  predette risorse saranno destinate alle finalita' indicate dalle  diposizioni del Codice dei beni e delle attivita' culturali di cui al  decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che disciplinano la  destinazione degli introiti da bigliettazione.  4. Qualora dovesse essere rilevata un'insufficiente disponibilita'  del Fondo di cui all'art. 1 per il rimanente periodo di  sperimentazione, il Ministero provvedera' a comunicare ai propri  istituti la cessazione anticipata del suddetto periodo e, in  conseguenza delle ridotte disponibilita', ad assegnare loro una quota  percentuale anziche' l'intero ammontare dell'importo spettante. Sara'  altresi' cura del Ministero comunicare la predetta cessazione al  Ministero dell'economia e delle finanze nonche' al Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, affinche' ne  informi il corpo docente.  Il presente decreto sara' sottoposto agli organi di controllo ed  entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua  pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  Roma, 19 febbraio 2014

Il Ministro dei beni e delle attivita'  culturali e del turismo  Bray

Il Ministro dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca  Carrozza

Il Ministro dell'economia  e delle finanze

Saccomanni

Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2014  Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.  lavoro, foglio n. 655

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LaPrevidenza.it, 30/03/2014

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