Tribunale della Funzione Pubblica della Ue, 30.11.2009 F-55/08
«Funzione pubblica – Personale della Banca europea per gli investimenti – Valutazione – Promozione – Assicurazione malattia – Presa in carico di spese mediche – Molestie psicologiche – Dovere di sollecitudine – Ricorso per risarcimento danni – Competenza del Tribunale – Ricevibilità»
Il ricorrente è stato assunto dalla Banca il 1° febbraio 1992 nella funzione E, 1° scatto, in base ad un contratto a durata indeterminata con un previo periodo di prova di nove mesi. Prima della sua assunzione, egli era stato sottoposto ad una perizia psicologica condotta dal Centre de Psycologie Appliquée di Lussemburgo, con la quale si emetteva un parere favorevole alla sua candidatura per il posto da coprire.
Alla sua assunzione il ricorrente è stato assegnato al dipartimento «Studi finanziari» della direzione per gli studi. Poiché il suo rapporto di fine periodo di prova era stato molto positivo, il ricorrente veniva inquadrato nello scatto 5 della funzione E con effetto a decorrere dal 1° febbraio 1993. Nel suo rapporto informativo annuale relativo al 1992, il ricorrente ha parimenti beneficiato di una valutazione positiva, che giustificava l’attribuzione del giudizio analitico B.
Nel 1993 al ricorrente è stato affidato, in particolare, il compito complesso di colmare una lacuna nella gestione del portafoglio obbligazionario della Banca, vale a dire elaborare un modello matematico e indici che consentissero una rapida e sistematica valutazione della performance di tale portafoglio. In una nota del 3 settembre 1993, relativa alla valutazione della performance del portafoglio obbligazionario, il ricorrente ha descritto in modo critico l’evoluzione di tale portafoglio e la differenza tra il rendimento ottenuto dalla Banca e quello realizzato sul mercato, e ha proposto correttivi urgenti.
Nel dicembre 1993 il ricorrente è stato trasferito dalla divisione «Studi finanziari» alla divisione «Portafoglio obbligazionario», nel dipartimento «Tesoreria» della direzione delle finanze. Egli sostiene di essersi quotidianamente scontrato, a seguito di tale trasferimento, con quei colleghi e superiori che aveva criticato quando esercitava le sue funzioni presso la divisione «Studi finanziari» e che gestivano l’ingente portafoglio della Banca. A suo parere, i responsabili del dipartimento «Tesoreria» avrebbero ottenuto rendimenti finanziari molto scarsi rispetto ai rendimenti che il mercato obbligazionario consentiva di ottenere all’epoca. Tali responsabili avrebbero tentato, illegittimamente, di dissimulare le perdite subite con stratagemmi contabili o diffondendo documenti contenenti dati falsi o metodologicamente errati, e avrebbero realizzato numerose operazioni a termine a prezzi di favore a beneficio di controparti con cui essi avevano relazioni privilegiate. Il ricorrente spiega di aver rifiutato di contribuire a siffatte azioni e di aver resistito alle pressioni volte ad implicarlo in tali irregolarità.
Nel 1994 il servizio di revisione interna della Banca ha esaminato le attività della divisione «Portafoglio obbligazionario» e ne ha criticato la gestione sotto diversi aspetti, in particolare per la mancanza di una chiara strategia. Il ricorrente sostiene che il rapporto consecutivo a tale ispezione è stato limitato ad alcune operazioni e solo ad alcune valute, con esclusione di tutte quelle da esso denunciate.....
LaPrevidenza.it, 16/12/2009
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