marted́, 20 ottobre 2026

Modifiche condominiali: non serve unanimità ma una maggioranza qualificata

Cassazione civile sez. II, 13 maggio 2013, n. 11387

 

 

P.E., con atto di citazione notificato in data 16.7.04, proponeva opposizione al D. ing. n. 20473 del 2004, con il quale le era stato ingiunto il pagamento di oneri condominiali in favore del ricorrente Condominio via (OMISSIS), sulla base delle delibere assembleali del 9.12.03 3 del 14.1.04 Chiedeva l'opponente la revoca del provvedimento monitorio deducendo che le spese in questione erano state calcolate sulla base di tabelle millesimali non corrette, per cui chiedeva che il giudice adito determinasse nella misura di legge le spese effettivamente dovute, dichiarando inesistenti, inefficaci ed in opponibili le delibere assembleali ed i conseguenti piani di riparto riguardanti le spese condominiali in questione. Nella resistenza dell'opposto Condominio, l'adito Tribunale di Milano con sentenza n. 1312/06 respingeva l'opposizione della P. e rigettava altresì le domande dalla medesima proposte, compensando le spese di giudizio. D.G., quale erede universale della P., appellava la sentenza, rilevando che la ripartizione delle spese era stata effettuata a seguito d'illegittima alterazione delle tabelle millesimali, per cui la causa doveva considerarsi alla stregua di un'impugnativa di delibere di riparto di spese proposta tardivamente e doveva apprezzarsi pertanto come intesa alla declaratoria di nullità della delibera modificativa - per carenza assoluta del potere dell'assemblea - delle tabelle millesimali precedenti senza l'esperimento dell'apposita procedura di revisione. Si costituiva l'appellato condominio chiedendo il rigetto dell'impugnazione. L'adita Corte d'Appello di Milano, con sentenza n. 1513/10 depositata il 19 maggio 2010, in parziale riforma dell'impugnata pronuncia, dichiarava la nullità della delibera condominiale del 13.3.2003, nella parte in cui si modificavano le quote millesimali già attribuite all'unità immobiliare dell'appellante e risultanti dalle tabelle allegate al regolamento condominiale. Secondo il giudice distrettuale doveva ritenersi nulla la menzionata delibera 13.3.2003 nella parte in cui modificava i criteri legali/convenzionali relativi alla ripartizione delle spese, con voto reso dall'assemblea a maggioranza, così esulando dalle proprie attribuzioni. Per la cassazione della sentenza ricorre il Condominio sulla base di 2 censure. L'intimata resiste con controricorso. La causa era stata rinviata a n.r. per l'acquisizione della delibera del condominio autorizzativa dell'amministratore a stare in giudizio...

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LaPrevidenza.it, 03/09/2013

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