Guida teorico pratica sul disagio lavorativo
Il codice civile e le leggi sul lavoro, oltre al mobbing, fanno riferimento specifico al cosiddetto straining. Il termine, derivato dallinglese, significa «mettere sotto pressione»; il fenomeno è similare ma distinto dal mobbing. Gli aggressori, o strainers, possono essere esclusivamente il datore di lavoro e i superiori gerarchici. Le azioni tipiche dello straining sono spesso le stesse del mobbing, di regola non ad alto contenuto vessatorio o persecutorio ma piuttosto orientate a determinare discriminazione creando situazioni di stress forzato nel posto di lavoro. Si tratta soprattutto di isolamento sistematico e di cambiamento di mansioni, con il ricorso, in particolare, allassegnazione a mansioni «prive di contenuto» o «irrilevanti»; al demansionamento; al confinamento in postazioni lavorative isolate, alla sottrazione degli strumenti di lavoro. Consiste sempre in una sola azione, ma con efficacia ed effetti perduranti. Lo straining è sanzionato da norme che consentono una difesa più puntuale degli specifici diritti lesi dei lavoratori. È inoltre regolato dagli stessi strumenti normativi applicabili anche al mobbing. La guida indirizza in primo luogo il lettore a riconoscere i fenomeni di mobbing e di straining, fornendo poi unarticolata disamina dei diversi strumenti di tutela contro di essi. (www.ediesseonline.it)
LaPrevidenza.it, 08/01/2008
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