Cgce, 9.7.2009 C-319/07
«Impugnazione – Misure di agevolazione fiscale relative ai marittimi occupati a bordo di navi immatricolate nel registro internazionale danese – Decisione della Commissione di non sollevare obiezioni − Ricorso di annullamento − Nozione di “interessato” − Sindacato dei lavoratori − Ricevibilità del ricorso»
Il 1° luglio 1988 il Regno di Danimarca ha adottato la legge n. 408, entrata in vigore il 23 agosto 1988, che ha instaurato un registro marittimo internazionale danese (in prosieguo: il «registro DIS»). Quest’ultimo registro ha affiancato il normale registro marittimo danese (in prosieguo: il «registro DAS»). Il registro DIS si propone di contrastare l’indebito abbandono delle bandiere marittime comunitarie a favore di bandiere di convenienza. Il vantaggio principale del registro DIS consiste nella possibilità per gli armatori con navi iscritte in tale registro d’impiegare sulle dette navi marittimi di Stati terzi, retribuendoli conformemente a quanto disposto dal diritto nazionale di questi ultimi.
Il medesimo giorno il Regno di Danimarca ha adottato le leggi nn. 361, 362, 363 e 364, entrate in vigore il 1° gennaio 1989, le quali hanno previsto svariate misure fiscali relative ai marittimi occupati su navi immatricolate nel registro DIS (in prosieguo: le «misure fiscali in discussione»). In particolare, tali marittimi sono stati esentati dalle imposte sui redditi, mentre i marittimi che lavorano su navi annoverate nel registro DAS erano soggetti a detta imposizione.
Il 28 agosto 1998 il ricorrente ha presentato una denuncia alla Commissione nei confronti del Regno di Danimarca riguardo alle misure fiscali in discussione, deducendo che sarebbero contrarie agli orientamenti comunitari e, di conseguenza, all’art. 87 CE.
Nella sua denuncia il ricorrente faceva valere che le misure fiscali in discussione costituivano aiuti di Stato non conformi agli orientamenti comunitari in quanto, da un lato, l’esenzione fiscale era concessa a tutti i marittimi e non unicamente ai marittimi comunitari e che, dall’altro, tali misure non erano state notificate alla Commissione.
Il 13 novembre 2002 la Commissione ha adottato la decisione controversa, in base alla quale decideva di non sollevare obiezioni «nei confronti delle misure fiscali applicate a partire dal 1° gennaio 1989 ai marittimi occupati sulle navi immatricolate in Danimarca, sia nel registro DAS che nel registro DIS, dato che, sebbene costituissero aiuti di Stato, erano tuttavia state o erano ancora compatibili con il mercato comune, ai sensi dell’art. 87, n. 3, lett. c), CE» (punto 46, secondo trattino, della decisione in parola)...
LaPrevidenza.it, 09/10/2009
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