Consiglio di Stato, Sentenza 12.1.2012 n. 480
Con il presente gravame gli appellanti, aventi causa dal militare Va. De. deceduto in servizio, impugnano la sentenza di cui in epigrafe con cui è stato respinto il loro ricorso diretto all'annullamento della reiezione dell'istanza di data 16.4.2008, ed all'accertamento del loro diritto alle provvidenze previste per le vittime del dovere. Il loro congiunto, militare di leva, era deceduto in data 12.2.1972 durante un'esercitazione militare sulle montagne di Malles (Val Venosta) in Alto Adige, quando circa 20 militari della 49° Compagnia di un Battaglione appartenente al 5° Reggimento Alpini della Brigata Orobica, ad altezza fra i 2.000 ed i 2.300 m. s.l.m. furono travolti da una valanga precipitata dalle pendici del Monte Vernun...
Con il primo motivo di gravame si assume che, con l'art. 1, co. 563 e 564 della legge n. 266/2005, si sarebbe ampliata la nozione di "vittime del dovere" (originariamente previsto dalla legge 13 agosto 1980 n. 466) fino a ricomprendere tutti i soggetti, avessero riportato lesioni in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di funzioni di istituto o in operazioni di polizia preventivo repressiva o nell'espletamento dell'attività di soccorso o di tutela della pubblica incolumità. Erroneamente la sentenza avrebbe stravolto la ratio dell'articolo 1, lettera b del d.p.r. n. 243 del 7 luglio del 2006 per cui sono qualificate missioni di qualunque natura "... le missioni, quali ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente e funzionalmente subordinata al dipendente".
Erroneamente, infatti, il Tar Trento avrebbe ritenuto che l'elemento di rischio non abbia travalicato "la soglia consueta delle mere esercitazioni, che le truppe alpine sono notoriamente chiamate a svolgere in montagna ed anche in condizioni ambientali proibitive" e che nel caso sarebbe mancato il carattere di missione vera e propria, vale a dire "un'operazione strategica volta nel perseguimento di un obiettivo specifico". Al contrario tale elemento sarebbe dimostrato dalle risultanze processuali della Corte d'Appello di Torino, (confermata dalla Cassazione) di condanna per omicidio colposo il comandante del reparto.
LaPrevidenza.it, 09/02/2012
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