Tribunale Ue, Sentenza 2.12.2008, I^ sez. T-67/07
«Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario denominativo FUN – Impedimenti assoluti alla registrazione – Assenza di carattere descrittivo – Art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94»
Con decisione 20 dicembre 2006 (in prosieguo: la «decisione impugnata») la seconda commissione di ricorso dell’UAMI ha respinto il ricorso. Essa ha ritenuto che il pubblico pertinente fosse composto di consumatori medi anglofoni appartenenti alla fascia d’età 18 70 anni. Tale pubblico percepirebbe il vocabolo «fun» in relazione ad un veicolo terrestre a motore come l’indicazione che il veicolo ha un design originale ed è particolarmente divertente da guidare. Inoltre il termine «fun» sarebbe utilizzato da professionisti, rivenditori di veicoli o organizzatori di attività di svago per descrivere una categoria di veicoli (ad esempio quad, rally kart, monster truck) o i veicoli la cui guida è divertente (fun to drive). La commissione di ricorso ha precisato che il termine «fun» fa parte del comune vocabolario inglese di base e che quindi vi era un evidente interesse generale a mantenerlo a disposizione di altri commercianti e concorrenti. Quanto alle parti e accessori, la commissione di ricorso ha rilevato che il termine «fun» potrebbe venire percepito come diretto ad individuare pezzi e dotazioni per «veicoli ricreativi» (fun vehicles) e che taluni pezzi o taluni accessori potevano essere del pari ricreativi (fun). Pertanto, il marchio FUN dovrebbe considerarsi descrittivo, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 e, per tale motivo, privo di carattere distintivo ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), dello stesso regolamento.
LaPrevidenza.it, 07/01/2009
0664522748
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Professore Avvocato
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