Tribunale Ue, 7.5.2009 T-185/07
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio denominativo comunitario CK CREACIONES KENNYA – Marchio figurativo comunitario anteriore CK Calvi Klein e marchi figurativi nazionali anteriori CK – Impedimento relativo alla registrazione – Assenza di rischio di confusione – Assenza di somiglianza dei segni – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»
Con il secondo capo della domanda, il ricorrente chiede al Tribunale di ordinare all’UAMI di negare la registrazione del marchio richiesto. A tal riguardo, occorre ricordare che, conformemente all’art. 63, n. 6, del regolamento n. 40/94, l’UAMI è tenuto ad adottare i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla sentenza del giudice comunitario. Di conseguenza, non spetta al Tribunale l’adozione di provvedimenti ingiuntivi nei confronti dell’UAMI. Incombe a quest’ultimo trarre le conseguenze dal dispositivo e dalla motivazione della presente sentenza [v., in tal senso, sentenze del Tribunale 31 gennaio 2001, causa T 331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/UAMI (Giroform), Racc. pag. II 433, punto 33, e 27 febbraio 2002, causa T 34/00, Eurocool Logistik/UAMI (EUROCOOL), Racc. pag. II 683, punto 12]. Il secondo capo della domanda del ricorrente è pertanto irricevibile.
LaPrevidenza.it, 20/07/2009
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