giovedì, 22 ottobre 2026

MANOVRA ECONOMICA 2011: Testo coordinato del Decreto e legge di conversione. Articoli da 26 a 33

Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 coordinato con la Legge di conversione 15 luglio 2011, n. 111 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 16 luglio 2011, n. 164

 

 

Art. 31 - Interventi per favorire l'afflusso di capitale di rischio verso le nuove imprese

1. Al fine di favorire l'accesso al venture capital e sostenere i processi di crescita di nuove imprese, utilizzando lo strumento dei fondi comuni di investimento, secondo le linee indicate dalla Commissione europea nella comunicazione "Europe 2020" sono emanate le seguenti disposizioni.

2. Sono definiti "Fondi per il Venture Capital" (FVC) i fondi comuni di investimento armonizzati UE che investono almeno il 75% dei capitali raccolti in società non quotate nella fase di sperimentazione (seed financing), di costituzione (start-up financing), di avvio dell'attività (early-stage financing) o di sviluppo del prodotto (expansion financing).

3. Le società destinatarie dei FVC devono avere, tra l'altro, le seguenti caratteristiche:
a) non essere quotate;
b) avere sede legale nel territorio di uno Stato Membro dell'Unione Europea o nel territorio di uno Stato Membro dello Spazio Economico Europeo, a condizione che abbiano con l'Italia un accordo che consenta un adeguato scambio di informazioni ai fini fiscali;
c) essere detenute, direttamente o indirettamente, in via prevalente da persone fisiche;
d) essere soggette all'imposta sul reddito delle società o analoga imposta prevista dalla legislazione locale senza la possibilità di esserne esentate totalmente o parzialmente;
e) essere società esercenti attività di impresa da non più di 36 mesi;
f) avere un fatturato, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato prima dell'investimento del FVC, non superiore ai 50 milioni di euro.

4. Non sono soggetti ad imposizione i proventi di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione ai FVC.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono stabilite, tra l'altro, le modalità di rendicontazione annuale dei gestori dei FVC al fine di rispettare le condizioni di cui ai commi 2 e 3 e le sanzioni nel caso del mancato rispetto delle suddette condizioni.

6. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa le disposizioni del comma 4 sono efficaci previa autorizzazione della Commissione europea secondo le procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

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LaPrevidenza.it, 15/07/2011

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