domenica, 25 ottobre 2026

Mancata ripartizione del costo dello smaltimento dei rifiuti in funzione della loro effettiva produzione. La compatibilità con il principio del chi inquina paga

Cgce, 16.7.2009 C-245/08

 

«Domanda di pronuncia pregiudiziale – Direttiva 2006/12/CE – Art. 15, lett. a) – Mancata ripartizione dei costi dello smaltimento dei rifiuti in funzione della loro effettiva produzione – Compatibilità con il principio “chi inquina paga”»

La Futura Immobiliare e altri sono società alberghiere stabilite nel territorio del Comune di Casoria. In quanto tali, sono tenute al versamento della tassa sui rifiuti. Tuttavia, in applicazione della citata tassa, gli esercizi alberghieri sarebbero maggiormente tassati dei privati che occupano locali adibiti ad uso abitativo. 
Considerando illegittima tale disparità di trattamento, la Futura Immobiliare srl Hotel Futura ha proposto un ricorso volto all’annullamento, in primo luogo, della deliberazione del 25 maggio 2006 della Commissione straordinaria concernente la determinazione della tassa sui rifiuti per l’anno 2006 e, in secondo luogo, della delibera della Giunta municipale di Casoria del 15 marzo 2005 nonché di altri atti connessi. 
La Futura Immobiliare e altri hanno altresì proposto un ricorso volto all’annullamento di due altre deliberazioni della Commissione straordinaria del 4 aprile 2007, concernenti rispettivamente l’approvazione del regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti e la determinazione del piano dei costi e delle tariffe per l’esercizio finanziario 2007, nonché di altri atti connessi. 
Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, dinanzi al quale sono stati proposti i ricorsi in esame, ha deciso la riunione delle cause.
Nell’ambito dei ricorsi proposti avverso i citati atti e provvedimenti, la Futura Immobiliare e altri sostengono, in particolare, che la tariffa della tassa sui rifiuti riguardante gli alberghi sarebbe sproporzionata rispetto a quella prevista per le abitazioni e parametrata in realtà sulla capacità reddittuale piuttosto che sulla capacità di produzione dei rifiuti. A loro avviso, il tributo di cui trattasi non tiene conto del tasso di occupazione delle camere, né della presenza o meno di servizi di ristorazione, che possono comportare la produzione di una maggiore quantità di rifiuti, né del fenomeno della stagionalità dell’attività alberghiera e dell’incidenza di superfici adibite a servizi e quindi non abitate.

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LaPrevidenza.it, 13/09/2009

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