Cgce, Sezione Grande 3.3.2009 C-205/06
«Inadempimento di uno Stato – Violazione dell’art. 307, secondo comma, CE – Mancata adozione delle misure atte ad eliminare le incompatibilità tra gli accordi bilaterali conclusi con Stati terzi prima dell’adesione dello Stato membro all’Unione europea e il Trattato CE – Accordi conclusi dalla Repubblica d’Austria con la Repubblica di Corea, la Repubblica del Capo Verde, la Repubblica popolare cinese, la Malaysia, la Federazione russa e la Repubblica di Turchia in materia d’investimenti»
Il 21 marzo 2005, considerando che gli argomenti avanzati dalla Repubblica d’Austria erano incompleti e che tale Stato membro aveva omesso, contrariamente ai precetti dell’art. 307, secondo comma, CE, di ricorrere ai mezzi atti ad eliminare le incompatibilità relative alle disposizioni in materia di trasferimento contenute nei vari accordi sugli investimenti in questione, la Commissione ha inviato a tale Stato membro un parere motivato nei suoi confronti.
Con lettera 19 maggio 2005, la Repubblica d’Austria ha trasmesso alla Commissione le sue osservazioni in risposta a detto parere motivato. Essa ha mantenuto le argomentazioni formulate nelle sue osservazioni sulla lettera di diffida e ha menzionato, inoltre, l’esistenza di una possibilità, qualora la Comunità europea avesse inteso adottare misure, di giungere ad una soluzione consensuale conformemente al meccanismo di risoluzione dei conflitti contenuto negli accordi controversi. Essa ha parimenti affermato che, nell’ambito della revisione in corso del modello austriaco di accordo bilaterale sugli investimenti, era prevista l’adozione di una clausola del tipo «organizzazioni economiche regionali internazionali» (OERI), che tenga conto di eventuali restrizioni alla libera circolazione dei capitali che possano essere decise dall’Unione o dalla Comunità e sulla quale si fonderebbero, in futuro, tutti i negoziati relativi ad accordi internazionali.
LaPrevidenza.it, 12/07/2009
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