Cassazione, Sezione III civile, Sentenza 16 giugno – 12 settembre 2011, n. 18643
I coniugi C. e V. P. convennero in giudizio dinanzi al tribunale di S. Maria Capua Vetere il ginecologo G. V., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni da lui provocati alla figlia I. conseguenti alla mancata informazione pre-nascita di cui lo stesso si era reso responsabile circa la grave patologia da cui la piccola era risultata affetta. Il giudice di primo grado respinse la domanda, ritenendo, quanto all'istanza risarcitoria proposta dai genitori nella qualità di esercenti potestà, che nessuna responsabilità potesse essere ascritta, nella specie, al sanitario, e, quanto alla domanda proposta in proprio dagli attori, che la stessa fosse ormai prescritta ai sensi dell'art. 2947 c. c. La corte di appello di Napoli, investita del gravame proposto dai coniugi P., lo rigettò. La sentenza é stata impugnata dagli appellanti con ricorso per cassazione articolato in 2 motivi. La parte intimata non ha svolto in questa sede attività difensiva....
LaPrevidenza.it, 17/01/2012
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