Decreto Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 195 - Dario Immordino
Nell' ambito dell’operazione di «austerity» avviata per contenere le spese in tempi di particolarmente difficili per la finanza pubblica ,con Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 19, è stato emanato il Regolamento recante determinazione dei limiti massimi del trattamento economico onnicomprensivo a carico della finanza pubblica per i rapporti di lavoro dipendente o autonomo.
Il Regolamento dà attuazione alla disciplina recata dall’articolo 3, commi da 44 a 52-bis, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), come modificato, dapprima, dal decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129 e, successivamente, dall’articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Con le disposizioni contenute nell’articolo 3 della finanziaria per il 2008 il legislatore ha
· determinato il limite massimo (pari al trattamento economico del Primo Presidente della Corte di Cassazione) del trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva, sul territorio metropolitano, emolumenti o retribuzioni a carico della finanza pubblica,
· individuato l’ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione,
· fissato il regime derogatorio e quello sanzionatorio a carico delle amministrazioni inadempienti.
· disciplinato un regime di pubblicita' e di comunicazione delle retribuzioni e dei compensi per gli enti od organismi interessati
Le disposizioni in questione hanno innovato il regime disciplinato dall'art. 1, comma 593, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), disposizione espressamente abrogata dal comma 43 dell'art. 3
Le profonde modifiche introdotte hanno tuttavia rivelato numerosi profili di criticità legati alla corretta applicazione della nuova disciplina, che, non essendo stati chiariti dalle circolari interpretative intervenute in materia (v. ad esempio la CIRCOLARE 24 gennaio 2008, n. 1 della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA) hanno reso necessaria la sospensione temporanea dell’efficacia delle nuove disposizioni e la fissazione di alcuni criteri per l’emanazione di un regolamento di delegificazione incaricato di dare una definitiva sistemazione alla materia . è stato fatto aggiungendo il comma 52-bis, lettera a), all’articolo 3, della legge n. 244 del 2007.
I criteri di legificazione individuati da questa disposizione stabiliscono, tra l’altro, che sono escluse, dal computo che concorre alla definizione del limite, la retribuzione percepita dal dipendente pubblico presso l'amministrazione di appartenenza nonché il trattamento di pensione.
Le norme contenute nel Regolamento individuano in primo luogo il perimetro applicativo della nuova disciplina, specificando i compensi assoggettati al limite massimo ed indicando i soggetti pubblici e i destinatari delle norme.
A tal fine il decreto chiarisce che non possono superare l’importo di 311 mila euro ( ossia l’ammontare del trattamento economico annuale complessivo spettante per la carica al Primo Presidente della Corte di cassazione) le retribuzioni e gli emolumenti direttamente o indirettamente a carico delle pubbliche finanze nel territorio metropolitano, corrisposte :
a) dalle amministrazioni dello Stato indicate nell’ art. 1, comma 2, del T.U. sul lavoro pubblico. Sono quindi soggetti al predetto limite i compensi erogati da tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane. e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale
b) dalle Agenzie,
c) dagli enti pubblici economici e non,
d) dagli enti di ricerca,
e) dalle università,
f) dalle società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica e le loro controllate.
Resta, invece, affidato alle rispettive leggi di riforma il varo di omologhe regole per Banca d'Italia ed altre Autorità indipendenti, alle quali il regolamento si applica limitatamente alle previsioni di pubblicità e trasparenza per le retribuzioni e gli emolumenti comunque superiori al limite massimo previsto dalla legge.
Quanto ai soggetti destinatari dei compensi il Regolamento chiarisce che la disciplina concernente il limite di 311 mila euro si applica alle persone fisiche che percepiscono retribuzioni ed emolumenti a carico, anche indirettamente, della finanza pubblica in ragione di un rapporto di lavoro subordinato od autonomo ovvero di contratti d’opera o di collaborazioni con i soggetti conferenti espressamente indicati.
In attuazione del criterio di delegificazione di cui all’articolo 3, comma 52-bis, lettera a), della legge n. 244 del 2007, viene stabilito che non concorrono alla verifica del rispetto del limite massimo di compensi percepibili dai cd. soggetti destinatari il corrispettivo globale del rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato e quello pensionistico erogati “al soggetto destinatario, rispettivamente, dall'amministrazione o dalla società di appartenenza e dall'ente previdenziale.”.
Ciò significa in concreto che non si tratta di un tetto alle retribuzioni dei manager pubblici ma solo di un limite ai compensi derivanti dagli incarichi aggiuntivi.
In altri termini il regolamento non pone alcun tetto allo stipendio (o alla pensione) dei grand commis, ma fissa un limite pari al trattamento del primo presidente della Cassazione (311 mila euro) solo ai compensi aggiuntivi.
Resta esclusa dalla determinazione della soglia retributiva assoggettata al limite la parte del compenso che il soggetto destinatario è obbligato a versare in fondi.
In relazione agli incarichi di durata pluriennale con compenso cumulativamente previsto il limite annuale è determinato computando il compenso complessivo in parti uguali per gli anni di riferimento, tenendo conto delle frazioni di anno.
Nella manovra finanziaria 2008 il limite riguardava «il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle pubbliche finanze emolumenti o retribuzioni», e non poteva superare lo stipendio del primo presidente della Cassazione (ai tempi 247 mila euro).
Si trattava quindi di un vero e proprio “tetto” ai compensi, poiché riguardava sia la retribuzione che i compensi aggiuntivi. Non solo: il testo stabiliva che se il superamento del limite derivava dalla titolarità di uno o più incarichi, mandati o cariche di natura non privatistica, si procedeva a una decurtazione annuale del 25% della parte eccedente per il tempo necessario a rientrare nel limite.
Il regolamento invece incide solo su eventuali ulteriori introiti pubblici derivanti da alcune altre prestazioni. Restano fuori dal conteggio:
· gli emolumenti correlati ad attività soggette a tariffa professionale, a prestazioni professionali (arbitrati, perizie, collaudi e consulenze) o a contratti d’opera di natura non continuativa;
· gli emolumenti corrisposti ad amministratori delle società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica.
La soglia retributiva non potrà invece essere superata in relazione a prestazioni quali quelle connesse a contratti d'opera di natura continuativa, o a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di collaborazione a progetto.
Il limite può essere derogato, per un periodo non superiore a tre anni, solo per esigenze di carattere eccezionale, derivanti da eventi imprevedibili cui non si possa far fronte con l’attività dei dipendenti o di consulenti , e che richiedano una prestazione lavorativa straordinaria, in termini sia di qualità, che di quantità oraria giornaliera..
Inoltre, la sussistenza di tali esigenze di carattere eccezionale è sottoposta al vaglio preventivo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’economia e delle finanze.
Il provvedimento di deroga è predisposto dall’amministrazione che conferisce l’incarico, la quale deve motivare dettagliatamente in merito alle ragioni e alla sussistenza di tutti i presupposti per l’attivazione del rapporto prescritti dalla legge.
Lo “sforamento” è altresì consentito per le amministrazioni dello Stato per un numero massimo di 25 unità da destinare alle posizioni di più elevato livello di responsabilità.
Nel caso in cui la singola amministrazione o società attribuisca ad un medesimo soggetto una pluralità di incarichi, rapporti o simili nello stesso anno, anche non solare, in deroga al limite massimo, l’atto di conferimento deve, nell’osservanza dei principi del merito e della trasparenza, motivare specificatamente circa i requisiti di professionalità e di esperienza del soggetto destinatario in relazione alla tipologia di prestazione richiesta ed alla misura del compenso attribuito, e recare in allegato il curriculum vitae del destinatario.
Al fine di garantire l’effettiva applicazione della disciplina il decreto affida all’Ispettorato per la funzione pubblica (che opera alle dirette dipendenze del Ministro per la pubblica amministrazione e per l’innovazione) un potere di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni appena descritte, fermo restando l’obbligo di comunicazione preventiva alla Corte dei conti di cui all’art. 3, commi 44 e 53 della legge n. 244 del 2007..
In particolare si prevede che il Dipartimento della funzione pubblica, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, provveda a monitorare gli incarichi di chiunque percepisca retribuzioni o emolumenti nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo, direttamente o indirettamente a carico delle pubbliche finanze, con le amministrazioni dello stato, le agenzie, gli enti pubblici economici e non economici, gli enti di ricerca, le università, le società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica e le loro controllate, anche in caso di mancato superamento del limite
In merito agli adempimenti strumentali a garantire la trasparenza dell’attività amministrativa l’articolo 5 del decreto stabilisce per ogni soggetto conferente l’onere di rendere noto attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale ogni atto di conferimento soggetto alla disciplina del regolamento in esame, con specifica indicazione del tipo, della durata, del compenso previsto e il nominativo del destinatario, nonché tutti gli altri eventuali incarichi, con l’indicazione dei compensi spettanti, comunicati dal destinatario, ove non già resi noti ai sensi dell’articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
In caso di incarichi il cui compenso confluisce integralmente o parzialmente in fondi, l’obbligo di pubblicità riguarda solo la parte di compenso direttamente erogata dal soggetto conferente al destinatario. Il comma 2 dell’articolo 5 prescrive che gli incarichi siano comunicati dal soggetto destinatario sulla base di un modello di dichiarazione allegato al regolamento.
Quanto alla decorrenza delle nuove disposizioni, viene espressamente previsto che i limiti ai compensi trovino applicazione ai contratti stipulati o rinnovati ed agli incarichi conferiti dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, mentre l’articolo 3, comma 52-bis, della legge n. 244/2007 prevedeva, invece, che le norme si applicassero dalla data di entrata in vigore del regolamento: formulazione che sembra definire un ambito di applicazione più ristretto.
Avv. Dario Immordino
LaPrevidenza.it, 27/02/2011
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