Cgce, 17.9.2009 C-182/08
In forza dell’art. 36, n. 4, secondo comma, dell’EStG, il diritto all’imputazione dell’imposta sulle società, di cui beneficiava il socio residente, si trasformava in un diritto al rimborso nel caso in cui il suo debito fiscale fosse inferiore al prelievo a monte, sulla somma distribuita, dell’imposta sulle società. In base all’art. 20, n. 1, punto 3, dell’EStG tale diritto veniva considerato esso stesso una parte dei redditi.
Qualora la partecipazione detenuta in una persona giuridica avesse fatto parte del capitale di gestione del soggetto passivo residente, quest’ultimo poteva ridurre, al momento della percezione del dividendo, il valore delle quote nel suo bilancio fiscale, in forza dell’art. 6, n. 1, dell’EStG. Tale diminuzione di valore, designata dall’espressione «ammortamento sul valore parziale delle quote», si fondava sull’idea che la distribuzione costituisce soltanto una sostituzione di attivi. Pertanto, il valore di una quota veniva diminuito del valore della distribuzione afferente alla quota stessa....
LaPrevidenza.it, 28/09/2009
Avvocato
089757100
3287451985
Avvocato
Diritto del Lavoro, Diritto Scolastico, Diritto Sindacale, Diritto previdenziale