Nota a Corte di Cassazione, sezione 5^ Penale, sentenza del 19 dicembre 2007, n. 47096 – Avv. Giuseppe Salvi
Legittimo l'accesso del superiore alla posta elettronica
aziendale del dipendente
Nota a Corte di Cassazione, sezione 5^
Penale, sentenza del 19 dicembre 2007, n. 47096 – Avv. Giuseppe
Salvi
La sentenza in
commento affronta l’annosa questione riguardante la legittimità
del controllo sulla corrispondenza informatica del dipendente
effettuato, dal datore di lavoro, tramite l’accesso ai sistemi
informatici aziendali di ricezione ed invio dei singoli messaggi di
posta elettronica.
Nel caso di specie la
contestazione mossa al datore di lavoro è stata quella di
avere, abusivamente, preso cognizione della corrispondenza
informatica aziendale del dipendente, licenziato poi sulla base delle
informazioni cosi' acquisite.
Ebbene, nel caso di
specie, mentre il giudice del merito assolveva il datore di lavoro
dall’imputazione ascrittagli, ritenendo non sussistente il
fatto, il pubblico ministero ricorreva in Cassazione deducendo la
violazione dell'articolo 616 c.p. (rubricato “violazione,
sottrazione e soppressione della corrispondenza”),
sostenendo che il giudice del merito, nell’assolvere il datore
di lavoro, si fosse fondato sull'erroneo presupposto della rilevanza
della proprieta' aziendale del mezzo di comunicazione violato e non
avesse, invece, tenuto nella dovuta considerazione il profilo
funzionale del mezzo telematico destinato non solo al lavoro ma anche
alla comunicazione, tutelata dall'articolo 15 della carta
costituzionale.
I Giudici della
legittimità, investiti del ricorso del pubblico ministero,
partendo dal presupposto dell’indiscussa estensione della
tutela prevista dall’art. 616 c.p. anche alla corrispondenza
informatica o telematica, hanno preliminarmente chiarito che la
disciplina codicistica sopra citata punisce la condotta di "chiunque
prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui
non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di
farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o
aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la distrugge
o sopprime". Da ciò ne consegue, quindi, che allorchè
non vi sia sottrazione o distrazione di corrispondenza, la condotta
di chi sia limitato a "prendere cognizione" della
corrispondenza e' punibile solo se riguarda la c.d. "corrispondenza
chiusa".
Per verificare,
quindi, la sussistenza di una qualche forma di responsabilità
in capo al datore di lavoro, occorre verificare, secondo i Giudici
delle legittimità, se la corrispondenza informatica
aziendale possa essere considerata come c.d. “corrispondenza
chiusa” ai sensi dell’art. 616 c.p..
A questo proposito
la Suprema Corte ritiene, nella pronuncia in commento, che la
corrispondenza informatica aziendale possa essere qualificata come
"chiusa" solo nei confronti dei soggetti che non siano in
alcun modo legittimati all'accesso ai sistemi informatici di invio o
di ricezione dei singoli messaggi.
Infatti,
diversamente da quanto avviene per la corrispondenza cartacea, di
regola accessibile solo al destinatario, e' appunto la legittimazione
all'uso del sistema informatico o telematico che abilita alla
conoscenza delle informazioni in esso custodite e, la predetta
legittimazione, puo' dipendere non solo dalla proprieta' ma,
soprattutto, dalle norme che regolano l'uso degli impianti.
Sempre secondo la Corte di
Cassazione, allorchè il sistema telematico sia protetto da una
password, deve ritenersi che la corrispondenza in esso
custodita sia lecitamente conoscibile da parte di tutti coloro che,
legittimamente, dispongano della relativa chiave informatica di
accesso.
Pertanto se, come
nel caso oggetto della sentenza n. 47097 del 2007, il datore di
lavoro è a conoscenza delle password poste a
protezione dei computer e della corrispondenza di ciascun dipendente,
essendone prescritta la comunicazione all’organizzazione
aziendale, da ciò ne consegue che, del tutto lecitamente, il
datore di lavoro può accedere alla corrispondenza informatica
aziendale del proprio dipendente, utilizzando la chiave di accesso di
cui legittimamente dispone.
Avv. Giuseppe Salvi
LaPrevidenza.it, 14/02/2008
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