Breve nota dell’Avv. Daniele Iarussi a Cass. Sez. Un., 29.5.2009, n. 12720
In materia di domanda per le prestazioni previdenziali, SS.UU. 12720.09, sancisce che la decadenza di cui all’art. 47 del d.p.r. 639 del 1970, come interpretato dall’art. 6 del d.l. 29 marzo 1991 n. 103, convertito nella legge 1 giugno 1991 n. 166, non può trovare applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia rivolta ad ottenere non già il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in sé considerata, ma solo l’adeguamento di detta prestazione già riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto, come avviene nei casi in cui l’Istituto previdenziale sia incorso in errori di calcolo o in errate interpretazioni della normativa legale o ne abbia disconosciuto una componente, nei quali casi la pretesa non soggiace ad altro limite che non sia quello della ordinaria prescrizione decennale.
Avv. Daniele Iarussi
LaPrevidenza.it, 09/10/2009
0883349269
3289677187
Avvocato
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