mercoledì, 21 ottobre 2026

Le spese processuali non possono essere compensate in caso di accoglimento del ricorso

Cassazione, Sez. II civile, Sentenza 19.11.2007, n. 23993 - Francesco Paolo Chita

 

L’art. 92 del c.p.c., rubricato “Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese” statuisce che: “Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue; e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all'articolo 88, essa ha causato all'altra parte. Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti. Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione”.
L’articolo del codice di rito civile sopra riportato, è stato oggetto di recentissima sentenza da parte della Suprema corte, sez. II, sentenza 19.11.2007 n. 23993, che nel bene o nel male dovrebbe iniziare a metter fine all’ormai consolidato, continuo e perpetuo ricorso all’istituto della compensazione delle spese, dichiarata dai Giudici di Pace senza motivazione specifica nelle cause e nei procedimenti in cui i cittadini risultano essere vittoriosi.
Per elementare dovere di sintesi lo scrivente per far intendere il contenuto e il ragionamento della Suprema Corte, accosterà la disamina sostanziale dell’istituto in questione anche alcuni elementi pratici
L’istituto della compensazione e la ratio della norma, deve prendere le mosse dall’art. 82 c.p.c., che riconosce al cittadino la facoltà di difendersi personalmente innanzi a certe autorità (per esempio giudice di pace) senza dover ricorrere all’assistenza di un professionista.
L’art. 82, primo comma, c.p.c. stabilisce che “davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente,…”. Si sottolinea che il legislatore ha volutamente utilizzato il verbo “potere”, in quanto diritto del cittadino di stare o non stare in giudizio di persona.
Fatta questa breve premessa, i giudici di pace, come sopra anticipato, con gli anni hanno fatto un uso sempre più diffuso dell’istituto della compensazione delle spese legali, senza procedere dall’altro canto ad una attenta e specifica motivazione dell’applicazione, così come viceversa richiede la norma in commento.
La suprema corte con la sentenza n. 23993/07, ha avuto modo di specificare che il cittadino, con l'adire il giudice e con il farsi assistere innanzi ad esso da un professionista, ha esercitato dei diritti espressamente attribuitigli dall'ordinamento e garantiti dalla Carta fondamentale; onde risulta in contrasto con gli uni e con l'altra - oltre che con la razionale obiettiva considerazione delle difficoltà cui va incontro il cittadino stesso, inesperto non solo delle norme sostanziali e processuali, ma anche degli uffici e delle loro prassi, imputare a colpa il mancato esercizio della facoltà di difendersi personalmente innanzi al giudice, facoltà che, proprio in quanto tale, implica l'esclusione dell'obbligatorietà della condotta alternativa per espressa previsione del legislatore, e pertanto non è consentito al giudice sanzionare indirettamente e di fatto il detto suo mancato esercizio attraverso l'accollo delle spese.
È evidente il ragionamento posto a base della Suprema Corte. Redigere un ricorso e conoscere le norme da citare, proporre un opposizione, depositarla in un certo ufficio, in determinate ore della giornata e in determinate giornate della settimana, implica una certa dimestichezza con la materia, con i luoghi, con il personale dei vari uffici giudiziari.
Tali attività potrebbero risultare non di facile comprensione per tutti i cittadini. Da qui la possibilità, e ribadisco la possibilità, di farsi assistere da un professionista.
A questi aspetti, a parere del sottoscritto, se ne dovrebbero aggiungere altri, ossia il disagio economico a cui va incontro il cittadino laddove lo stesso dovesse e volesse stare in giudizio personalmente.
Chi si costituisce in giudizio personalmente sostiene ed anticipa delle spese vive. Per semplificare, si fanno degli esempi: il cittadino che si reca all’ufficio postale per spedire il ricorso, i diritti di spedizioni che vengono corrisposti all’ufficio postale, le spese di vacazione per raggiungere l’ufficio giudiziario ed infine la giornata lavorativa persa per far valere le proprie difese e le proprie ragioni.
Questi dati e questi fatti in rarissimi casi sono presi in considerazione da parte delle autorità giudiziaria, finendo spesso con l’accontentare il cittadino, che è la parte debole nel rapporto con la P.A., nella migliore delle ipotesi con l’accoglimento del ricorso.
Anche in questo caso mi permetto una breve digressione pratica. Rimanendo nell’esempio, immaginiamo il cittadino che si opponga ad un verbale di contestazione per violazione al codice della strada; per divieto di fermata, sanzione prevista € 36,00 con aggiunta delle spese di notifica. Il cittadino redige ricorso, paga dai 5 ai 6 euro per diritti di spedizione all’ufficio postale oppure si reca in cancelleria per il deposito del ricorso, (il che comporta perdita di tempo, di lavoro, danaro, ecc…), successivamente si presenta innanzi al giudice di pace per discutere la propria vicenda e esternare le proprie ragioni, il che significa ultra perdita di soldi.
Se alla fine di tutto il procedimento il giudice accoglierà il ricorso e compenserà le spese, al danno per il cittadino si aggiungerà la beffa, in quanto quest’ultimo non solo avrà dovuto sostenere un giudizio che non avrebbe dovuto sostenere per lesione dei suoi interessi legittimi e/o dei sui diritti, ma si vedrà non riconosciuti le spese sostenute per poter far accertare e dichiarare le proprie legittime pretese.
Da ciò sembra, preferibile, aderire a quella giurisprudenza, se pure minoritaria ma recentemente ribadita sempre la Suprema Corte sentenze n. 1422/06 e n. 5783/06, per la quale il potere di compensazione delle spese processuali può ritenersi legittimamente esercitato da parte del giudice in quanto risulti affermata e giustificata, in sentenza, la sussistenza dei presupposti cui esso è subordinato, sicché, come il mancato esercizio di tale potere non richiede alcuna motivazione, così il suo esercizio, per non risolversi in mero arbitrio, deve essere necessariamente motivato, nel senso che le ragioni in base alle quali il giudice abbia accertato e valutato la sussistenza dei presupposti di legge devono emergere, se non da una motivazione esplicitamente "specifica", quanto meno da quella complessivamente adottata a fondamento dell'intera pronuncia, cui la decisione di compensazione delle spese accede, onde la mancanza assoluta di motivazione, implicita od esplicita, della decisione di compensazione delle spese nei sensi sopra descritti integra gli estremi della violazione di legge (art. 92, secondo comma c.p.c.), denunciabile e sindacabile anche in sede di legittimità.
Pertanto il potere di compensazione delle spese processuali si potrà ritenere legittimamente esercitato da parte del giudice in quanto risulti affermata e giustificata, in sentenza, la sussistenza dei presupposti cui esso è subordinato.
È evidente che, come il mancato esercizio del potere di compensazione non richiede alcuna motivazione, così il suo esercizio, deve essere necessariamente motivato, nel senso che le ragioni in base alle quali il giudice abbia accertato e valutato la sussistenza dei presupposti di legge devono emergere, se non da una motivazione esplicitamente "specifica", quanto meno da quella complessivamente adottata a fondamento dell'intera pronuncia, cui la decisione di compensazione delle spese accede.
Solo in questo caso l’esercizio del potere di compensazione delle spese non si risolverà in mero arbitrio da parte dei giudici, diversamente tale atteggiamento potrà integrare gli estremi della violazione di legge denunciabile e sindacabile anche in sede di legittimità.

(Dott. Francesco Paolo Chita)

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