Articolo del Dott. Gabriele Turelli
La responsabilità civile è un istituto giuridico, complementare a quello dell’obbligazione,
consistente nel sopportare gli effetti negativi dell’inadempimento dell’obbligazione stessa.
L’obbligo, ad esempio di fare, può scaturire per contratto nei
confronti di un soggetto o più soggetti determinati (responsabilità contrattuale), oppure per un dovere stabilito dalla legge nei confronti della collettività o di soggetti non
determinati (responsabilità extracontrattuale)
Esempio di responsabilità contrattuale è quella che incombe sul
compratore che non adempie al pagamento verso il venditore.
La responsabilità derivante dalla guida di un auto incombe in tutti i
casi in cui venga provocato un danno a qualcuno o qualcosa, per violazione del codice della strada.
Nel caso della responsabilità contrattuale è il soggetto
inadempiente che deve provare che l’inadempimento è stato determinato da cause a lui non imputabili (art. 1218 c.c. relativo alla responsabilità del
debitore).
Nella responsabilità extracontrattuale (o aquilana) l’onere della
prova spetta, invece, a chi invoca la responsabilità dell’inadempiente. Spetta a questi la dimostrazione del fatto, del danno e del nesso tra fatto e danno
subito.
La responsabilità degli amministratori e dunque dell’amm.re unico
può essere composita, in quanto ritenuta pacificamente, anche dalla giurisprudenza della Cassazione, contrattuale quella nei confronti della società: gli atti degli amministratori
sono espressione delle specifiche attribuzioni stabilite nel contratto sociale.
La natura contrattuale della responsabilità nei confronti della
società è evidente, se si pensa che all’atto della nomina per l’amministratore sorgono obblighi specifici di natura legale o appunto previsti dal contratto di
società.
Non può configurarsi responsabilità verso la società se
trattasi di atti compiuti in esecuzione di deliberazione dell’assemblea dei soci. Tuttavia se atti contrari alla legge costituiscono motivo di responsabilità verso i
terzi.
La responsabilità che gli amministratori hanno nei confronti dei soci
e dei creditori sociali, derivante dagli articoli 2393 bis, 2394 e 2395 C.c., viene considerata dalla maggior parte della giurisprudenza responsabilità
extracontrattuale.
L’articolo 2392 C.c. stabilisce che l’amministratore eserciti le
proprie funzioni secondo la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico.
La violazione degli obblighi, sia specifici (stabiliti dalla legge e dallo
statuto, quali la convocazione dell’assemblea, la predisposizione del bilancio, il divieto di intraprendere nuove operazioni in casi particolari), sia generali (derivanti appunto dal dovere
di diligenza) determina responsabilità contrattuale nei confronti della società e responsabilità extracontrattuale nei confronti di terzi e soci.... (Dott. Gabriele Turelli -
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