Corte di Cassazione Sezione Lavoro, Sentenza 1.6.2009, n. 12721
Con ricorso al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Uc. Se. , sostenendo di aver lavorato alle dipendenze della GENERAL CONSTRUCTION S.p.a., di aver ricevuto il (OMESSO) lettera di contestazione di assenza ingiustificata dal (OMESSO) e di essere stato licenziato il (OMESSO), chiese che si dichiarasse l'illegittimità del licenziamento e si ordinasse la sua reintegrazione nel posto di lavoro con condanna della Società al risarcimento dei danni.
Il Tribunale respinse la domanda. Con sentenza dell'11 marzo 2005 la Corte d'Appello di Napoli dichiaro' l'illegittimità del licenziamento e condanno' la Società alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno costituito dal pagamento d'una somma non inferiore a 5 mensilità e corrispondente alle mensilità maturate dal licenziamento alla reintegra, con esclusione del periodo di detenzione.
LaPrevidenza.it, 18/07/2009
Avvocato
3497880035
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