Dr.ssa Silvana Toriello
Come precisato in precedente intervento,il lavoro accessorio, nella prima stesura del D.Lgs. 10 settembre 2003 n.276 artt. 70- 71- 72 era destinato a regolare una serie di attività marginali e si rivolgeva a destinatari a rischio di esclusione sociale e con difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro (disoccupati da oltre un anno, casalinghe , studenti, pensionati,disabili, extracomunitari e soggetti in comunità di recupero). Scopo della norma era quello di fare emergere delle prestazioni che, per la loro modesta entità, erano certamente destinate ad incrementare l’area del lavoro nero. Era previsto un limite di 30 giorni e non più di 3000 Euro nel corso dell’anno solare e nei confronti dello stesso committente.Come precisato in precedente intervento,il lavoro accessorio, nella prima stesura del D.Lgs. 10 settembre 2003 n.276 artt. 70- 71- 72 era destinato a regolare una serie di attività marginali e si rivolgeva a destinatari a rischio di esclusione sociale e con difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro (disoccupati da oltre un anno, casalinghe , studenti, pensionati,disabili, extracomunitari e soggetti in comunità di recupero). Scopo della norma era quello di fare emergere delle prestazioni che, per la loro modesta entità, erano certamente destinate ad incrementare l’area del lavoro nero. Era previsto un limite di 30 giorni e non più di 3000 Euro nel corso dell’anno solare e nei confronti dello stesso committente.
LaPrevidenza.it, 08/03/2010
0664522748
3383901238
Professore Avvocato
Diritto del lavoro e delle relazioni sindacali, diritto dell'Unione Europea; amministrativo; diritto scolastico; di...
Avvocato